La novazione

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Guida alla novazione oggettiva e soggettiva e giurisprudenza sull'istituto che estingue le obbligazioni

La novazione è una causa di estinzione delle obbligazioni disciplinata dagli artt. 1230-1235 e può essere oggettiva e soggettiva

Cos'è la novazione

Con il termine novazione si intende una modalità di estinzione dell'obbligazione che avviene nelle forme e con le modalità di cui all'art. 1230 c.c. La norma de qua, infatti, prevede che "La obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco". La norma citata e la relativa disciplina si occupa, in particolare, della c.d. "novazione oggettiva". 

L'istituto sul piano strutturale consiste in un contratto solutorio a titolo oneroso stipulato tra le parti dell'originario rapporto obbligatorio e volto a costituire un nuovo rapporto obbligatorio caratterizzato da titolo o oggetto diverso dal precedente.

Si apprende che gli elementi necessari che devono essere presenti affinché possa parlarsi di novazione sono: +

  • L'interesse delle parti alla sostituzione del rapporto obbligatorio originario (causa novandi);
  • un nuovo oggetto o titolo (aliquid novi);
  • l'espressa e manifesta volontà delle parti di estinguere l'obbligazione precedente (animus novandi). 

La novazione, inoltre, si caratterizza per la forte interconnessione tra l'obbligazione novata e l'obbligazione novanda. A tal riguardo si fa riferimento al disposto dell'art. 1234 c.c., il quale così dispone: "La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria. Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario". Appare evidente come in realtà il presupposto che consenta la novazione di un'obbligazione annullabile sia la conoscenza del vizio del titolo originario da parte del debitore al momento dell'assunzione della nuova obbligazione.

Novazione oggettiva e soggettiva

Come già evidenziato, l'istituto disciplinato dall'art. 1230 c.c. è rappresentato dalla novazione oggettiva

Si parla invece di novazione soggettiva nei casi indicati dall'art. 1235  c.c.(rubricato appunto novazione soggettiva) il quale così dispone: "Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo". 

Si badi bene al dispositivo della norma citata: "Quando un nuovo debitore…"; è evidente come, dunque, la norma faccia riferimento alla novazione soggettiva passiva, non disciplinandola in modo autonomo, ma rinviando alle disposizione contenute nel capo VI del prefatto titolo, ovvero dagli artt. 1268 e ss. c.c., contenente le norme in materia di delegazione, espromissione e accollo. Il riferimento agli istituti de quibus opera sia che essi implichino la liberazione del debitore originario, sia l'ipotesi in cui questi rimanga obbligato insieme con il nuovo risultante da ciascuno dei tre rapporti.

Differenza con la datio in solutum

L'istituto della novazione presenta punti di affinità con la datio in solutum sul piano funzionale e strutturale. Entrambi, infatti, rappresentano cause di estinzione del rapporto obbligatorio alternative all'adempimento e presuppongono la stipulazione di un contratto tra le parti. In particolare, la datio in solutum trova la sua definizione all'art. 1197 c.c. che recita "Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita

Tuttavia, i contratti solutori richiesti rispettivamente per la novazione e per la prestazione in luogo di adempimento si caratterizzano per oggetto ed effetti diversi. Con la datio in solutum le parti si accordano in merito alla sostituzione dell'oggetto del precedente rapporto obbligatorio e l'effetto estintivo consegue dalla effettiva esecuzione della prestazione diversa. Nella novazione, invece, l'estinzione del precedente rapporto obbligatorio deriva dalla costituzione di un nuovo rapporto obbligatorio che si sostituisce al precedente. 

Giurisprudenza sulla novazione

In materia di novazione la giurisprudenza è copiosa. A noi preme prendere in esame quelle specifiche pronunce che assumono particolare rilievo e dunque idonee ad evidenziarne i caratteri denotativi:

Cassazione n. 26515/2022

La novazione oggettiva del rapporto obbligatorio (...) postula il mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione (art. 1230 c.c.), non è ricollegabile alle mere modificazioni accessorie (art. 1231 c.c.) – qual è quella riguardante il luogo o modo di svolgimento del servizio affidato alla concessionaria – e deve essere connotata non solo dall’«aliquid novi», ma anche dall’«animus novandi» (inteso come manifestazione inequivoca dell’intento novativo) e dalla «causa novandi» (intesa come interesse comune delle parti all’effetto novativo); l’accertamento che su tali tre elementi (volontà, causa ed oggetto del negozio) compia il giudice di merito è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato (ex plurimis, Cass. n. 27390 del 2018, n. 15980 e 5665 del 2010).

Cassazione n. 13415/2022

L'istituto della novazione trova applicazione nell'ipotesi in cui le parti siano le stesse e si modifichi solo l'obbligazione, laddove in tutte le ipotesi in cui cambi una parte del contratto dovrà parlarsi di novazione soggettiva del rapporto obbligatorio, alla quale peraltro si applicano la diversa disciplina della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo (cfr. art. 1235 cod. civ.). Deve inoltre ricordarsi che l'interpretazione della volontà delle parti è riservata al giudice del merito e che nel ricorso neppure si chiarisce quali siano le condizioni del contratto che furono modificate, benché siano definite del tutto diverse dalla corte d'appello.