Cos'è il contratto
Secondo quanto disposto dall'art. 1321 del codice civile, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Le caratteristiche del contratto
Dalla lettura della definizione del codice civile risaltano immediatamente le caratteristiche che consentono di distinguere il negozio bilaterale (o anche multilaterale se i soggetti stipulanti sono più di due) in commento dagli altri negozi giuridici contemplati dall'ordinamento. Sul piano strutturale il contratto si identifica, appunto, in un accordo di due o più parti, frutto di un incontro di dichiarazioni di volontà, dirette a risolvere preventivamente il potenziale conflitto d'interesse che soggiace ad ogni negoziazione. I contraenti, mediante un atto consensuale, predispongono delle regole che loro stessi si vincolano a rispettare e che presentano un'autorevolezza talmente elevata da essere equiparata, quanto a "forza", alla legge stessa, anche se limitatamente alle parti coinvolte nel negozio giuridico (cfr. 1372, comma 1 c.c.).
Oggetto del contratto è il rapporto giuridico patrimoniale. La patrimonialità e la giuridicità rappresentano, pertanto, ulteriori elementi essenziali del contratto. Il primo carattere esprime l'idoneità del rapporto tra le parti ad essere suscettibile di valutazione economica; il secondo requisito, invece, indica la rilevanza sul piano giuridico dell'impegno assunto dalle parti, la cui violazione determina l'applicazione di conseguenze previste dall'ordinamento.
Le diverse tipologie di effetti che il contratto, quale atto di volontà negoziale, è idoneo a produrre sul rapporto che ne costituisce oggetto si distinguono in: costitutivi, regolatori ed estintivi.
I contratti nel codice civile
Il codice civile individua al titolo II (rubricato "Dei contratti in generale") del libro IV (rubricato "Delle obbligazioni") il complesso delle disposizioni generali cui sono sottoposti tutti i contratti, a prescindere dalla loro riconducibilità a figure legislativamente predefinite (cfr. art. 1323 c.c.). Subito dopo, ai vari capi del titolo III (rubricato "Dei singoli contratti") del libro IV vengono collocate le norme applicabili ai singoli contratti (c.d. "tipici", proprio perché la loro disciplina è dettata in modo puntuale dalla legge), di volta in volta presi in considerazione.
