Avv. Valeria Zatti
Autonomia negoziale e autonomia contrattuale
Il contratto rappresenta l'espressione dell'autonomia contrattuale che, a sua volta, costituisce la più importante e rilevante forma di esplicazione del canone generale della autonomia negoziale. L'autonomia negoziale, oltre che nella libertà contrattuale, si applica anche ad altri tipi di negozi giuridici, quali ad esempio il testamento e la procura, estendendosi a campi diversi da quello dei traffici prettamente economici, come quello del diritto di famiglia e successorio.
Esulano, invece, dal concetto di autonomia negoziale gli atti unilaterali, in quanto le rigide previsioni codicistiche non lasciano agli interessati margini di libertà apprezzabili.
La definizione e i confini dell'autonomia contrattuale
Il principio della libertà contrattuale presenta una portata ampia e generale e, secondo l'impostazione dottrinale più recente, trova fondamento nel principio costituzionale della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. L'autonomia contrattuale consiste nella libertà del singolo contraente di scegliere la parte con cui stipulare il contratto ,nonché nella facoltà delle parti di definire di comune accordo i termini e le clausole mediante i quali regolare i propri interessi attraverso il programma contrattuale.
Tuttavia, l'art. 1322 del codice civile, rubricato proprio "autonomia contrattuale" pone dei limiti alla libertà delle parti nell'utilizzo dello strumento contrattuale per la autodeterminazione delle proprie esigenze. La noma stabilisce, infatti, che le parti possono liberamente definire il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. L'esercizio della autonomia contrattuale viene, dunque, soggetto al controllo del legislatore che, attraverso l'impiego di norme imperative, garantisce il rispetto ai principi generali dell'ordine pubblico.
Al secondo comma del medesimo articolo, il legislatore si preoccupa poi di chiarire i termini della stipulazione dei contratti non appartenenti ai tipi aventi una disciplina particolare, ossia non rientranti nella categoria dei c.d. contratti "tipici". Il legislatore impone un unico limite di tipo finalistico, in quanto circoscrive la stipulazione dei contratti "atipici" alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela previsti dall'ordinamento.
Autonomia contrattuale e autonomia privata
A titolo di precisazione, anche se presentano sicuramente delle analogie, l'autonomia contrattuale non coincide con un altro concetto elaborato dalla dottrina, in assenza di una disposizione specifica diretta a fornirne una chiara definizione: l'autonomia privata.
Premesso che l'aggettivo "privata" è stato giudicato da autorevole dottrina moderna "fuorviante", nel senso che si tratta di un potere riconosciuto anche a soggetti di diritto pubblico (come Stato, Regioni o Enti Locali) per il perseguimento di interessi sia privati che pubblici, l'autonomia privata esprime una fenomenologia molto più articolata, dato che abbraccia anche rilevanti settori di relazioni intersoggettive non contrattuali, quali ad esempio attività extra-negoziali (ad es. ludiche, culturali, sportive ecc.), poteri di normazione privata (si pensi ai sistemi sanzionatori privati o alle norme di autoregolamentazione di imprese operanti in un dato settore) e libertà matrimoniale.
