Si parla di violenza privata per fare riferimento al delitto previsto dall'art. 610 c.p., il quale si sostanzia in una condotta di violenza o minaccia volta a far sì che un altro soggetto sia costretto a fare, tollerare o omettere qualche cosa.

Si tratta di una fattispecie che colpisce il bene giuridico della libertà morale e psichica dell'individuo.

Il concetto di violenza in questo caso va tenuto distinto nella sua accezione propria e impropria, dove nel primo caso si intende di fatto un comportamento di coartazione fisica, mentre nel secondo caso va intesa come ogni altro elemento in grado di turbare la psiche e la volontà altrui. La minaccia invece si sostanzia come la previsione di un male ingiusto.

La violenza privata è un reato procedibile d'ufficio che prevede la sanzione della reclusione fino a quattro anni.