Per gli Ermellini integra il reato di violenza privata e non il sequestro di persona costringere la ex a salire in macchina per sostenere una conversazione non voluta

Violenza privata o sequestro costringere qualcuno a salire in macchina?

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Non sussiste il sequestro di persona, ma la violenza privata se si costringe la ex a salire in macchina per affrontare una discussione non voluta. Queste le conclusioni della Cassazione n. 2480/2021 (sotto allegata) sulla vicenda che si va a illustrare.

La sentenza di primo grado dispone la condanna dell'imputato e il risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, perché ritenuto responsabile del reato di sequestro di persona ai danni della ex compagna. L'imputato avrebbe costretto la persona offesa a salire in macchina. Condotta che il giudice del gravame qualifica però come violenza privata, rideterminando conseguentemente la pena.

Sequestro di persona limitare la libertà di movimento

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Ricorre in Cassazione il Pubblico Ministero, deducendo la corretta qualificazione del reato come sequestro di persona e non come violenza privata

. Costringere una persona offesa a salire in macchina con violenza e minaccia comporta una limitazione della sua libertà di movimento. L'art. 605 c.p. che contempla il reato di sequestro punisce infatti con la reclusione da sei mesi a otto anni "chiunque priva taluno della libertà personale."

Violenza privata costringere la ex a subire una conversazione non voluta

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2480/2021 dichiara il ricorso manifestamente inammissibile poiché manifestamente infondato in diritto.

Per il P.M a distinguere il reato di sequestro di persona da quello di violenza privata è che nel primo caso viene limitata la libertà di movimento, mentre nel secondo quella psichica della persona offesa.

Il ricorrente però non si rende conto che dalla condotta dell'imputato non emerge la volontà di reprimere la volontà di movimento della ex compagna con condotte aggressive e minatorie. La sua volontà è infatti diretta ad avere il tempo necessario per parlare con la donna. Una conversazione che però la persona offesa non vuole. Condotta che integra quindi il reato di violenza privata, visto che la donna è stata costretta a sopportare la condotta indesiderata dell'imputato.

Si ricorda infatti che il reato di violenza privata contemplato dall'art. 610 c.p punisce con la reclusione fino a 4 anni "Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa."

Scarica pdf Cassazione n. 2480/2021

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