Il fermo amministrativo è una forma di riscossione coatta con la quale l'amministrazione procede a riscuotere crediti insoluti mediante un atto su un bene mobile registrato del debitore. Il fermo è previsto dal D.P.R. 602/1973 e rappresenta altresì una sanzione accessoria disposta su un veicolo non più idoneo a circolare e che si pone in aggiunta alla pena pecuniaria.

Sebbene ci siano stati alcuni mutamenti di opinione da parte dell'amministrazione finanziaria, la quale alla fine ha riconosciuto al fermo natura giuridica di misura cautelare, la giurisprudenza si discosta da ciò poiché l'istituto non presenta gli elementi sostanziali di una misura cautelare.

Di fatto, esso va ad incidere sull'esercizio del diritto di proprietà del debitore, il quale non potrà utilizzare il bene fermato né demolirlo fino a che non abbia provveduto all'adempimento del suo debito. Potrebbe invece vendere il veicolo a terzi, ma a questo punto sarebbe il compratore a non poter utilizzare il bene acquistato; in ogni caso l'acquirente potrà chiedere l'annullamento della vendita o una riduzione sul prezzo se all'oscuro del fermo amministrativo sul veicolo.