Le tutele normative per i cittadini contro il cosiddetto "Fermo auto": come funziona, la competenza, il ricorso

Cosa si intende per fermo amministrativo

Al fine di inquadrare in tutti i suoi aspetti il tema oggetto del presente articolo, è necessario svolgere alcune considerazioni in ordine all'istituto del c.d. fermo auto.

Partendo dalla preliminare definizione di "fermo auto", o per meglio dire, "fermo dei beni mobili registrati", la stessa è contenuta all'art. 86 del DPR 29/09/1973, n. 602, il quale lo definisce come una forma di riscossione coattiva applicabile nei casi in cui non sia possibile il pignoramento da parte dell'Ente creditore, il quale potrà dunque rivalersi sul soggetto moroso per i debiti dello stesso, ordinando il fermo dei veicoli intestati al debitore, mediante l'iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Il fermo amministrativo, pertanto, è un'azione che limita l'utilizzo di un bene mobile registrato (veicolo, moto, ecc), che viene applicata dopo il mancato pagamento di una o più cartelle di pagamento e cha effetti immediati sul veicolo, quali il divieto di circolazione

Non si tratta, quindi, di un pignoramento o di una confisca, poiché lo scopo del fermo amministrativo è rivolto ad evitare che il mezzo possa deperire o distruggersi in attesa che il creditore lo sottoponga - con successivo atto - a pignoramento, ed è comunque uno strumento per "indurre" il debitore ad estinguere il debito.

Veicoli per i quali non è possibile iscrivere fermo amministrativo

Non tutti i veicoli sono passibili di fermo amministrativo.

La legge, infatti, prevede delle ipotesi di impossibilità di iscrizione del fermo amministrativo, in ragione di particolari circostanze che qui di seguito si riportano.

Ed invero, il fermo amministrativo non può essere iscritto su:

  • Veicoli strumentali all'attività di impresa o professione esercitata;
  • Auto cointestata a due persone, delle quali una delle due non abbia nulla a che fare con il debito tributario;
  • Veicolo di proprietà di persona diversamente abile;
  • Auto acquistata con agevolazioni fiscali della legge 104 per disabili, in quanto esente anche dal bollo auto.
Per veicoli non acquistati con agevolazioni ma usati per la mobilità di persone disabili, sebbene non esistano norme esplicite, la giurisprudenza ritiene illegittimo il fermo, considerando tali veicoli equiparabili a mezzi di soccorso. Questo vale anche per auto intestate a familiari ma destinate al disabile.

Procedimento di iscrizione e profili di illegittimità

Chiarito cosa debba intendersi per "fermo auto", volendo entrare nel cuore della disciplina in esame, occorre sin da subito mettere in evidenza che, ai sensi del sopra citato art 86 del DPR 605/1973, il quale richiama l'art 50 del medesimo DPR, il primo atto prodromico alla iscrizione del fermo amministrativo è la notifica della cartella di pagamento e/o della intimazione di pagamento.

Successivamente, l'Agenzia Entrate Riscossione è obbligata a inviare al destinatario un preavviso, detto "comunicazione preventiva di fermo amministrativo" per consentire di regolarizzare la posizione debitoria ed evitare, conseguentemente, l'iscrizione del fermo sul veicolo.

Tale preavviso di fermo, deve contenere i seguenti dati:

  • Il tipo di debito a cui si fa riferimento;
  • L'importo del debito;
  • L'anno in cui è stato contratto il debito;
  • Il numero identificativo della cartella esattoriale;
  • La data della notifica.

A questo punto, il soggetto ha solo 30 giorni di tempo (che partono dalla notifica del preavviso) per regolarizzare la propria posizione, altrimenti il fermo amministrativo diventa effettivo.

In difetto di queste due notifiche, l'iscrizione del fermo è illegittima e può essere oggetto, nel rispetto dei termini di cui infra, di ricorso per chiederne l'annullamento.

Competenza del giudice e termini per proporre ricorso

Chiariti gli atti prodromici alla iscrizione del fermo amministrativo, nel caso in cui si ritenga che lo stesso sia illegittimo, è possibile fare ricorso al giudice competente al fine di farne dichiarare la illegittimità.

In primo luogo occorre individuare correttamente quale sia il giudice competente: la competenza è strettamente legata alla natura del debito per cui è iscritto il fermo medesimo:

- Commissione tributaria, nel caso di debiti di natura tributaria (tasse, imposte, etc.);

- Giudice ordinario negli altri casi (multe, contributi INPS, etc.).

Individuata l'autorità giudiziaria competente, occorre verificare il rispetto dei termini di impugnazione, i quali si differenziano a seconda dell'autorità giudiziaria individuata:

- Se la competenza è del Giudice tributario, il termine perentorio per proporre impugnazione è di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato (artt. 19 e 21 Dlgs 546/1992);

- Se la competenza è del Giudice ordinario il termine perentorio per proporre impugnazione è di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione (art. 6, comma VII, Dlgs 150/2011).

È bene ricordare che tali termini sono perentori, pertanto il mancato rispetto degli stessi comporta una inammissibilità del ricorso.

Infine, per chiarezza espositiva, occorre ricordare che il fermo amministrativo può essere cancellato (nel momento in cui il debito viene estinto) o, in alternativa, se si opta per la formula della rateizzazione, il fermo amministrativo viene sospeso quando si paga l'importo della prima rata. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente che si occupa della riscossione rilascia un certificato, utile per registrare la sospensione presso il Pubblico Registro Automobilistico. Dopo il pagamento della prima rata e l'ufficializzazione della sospensione del fermo amministrativo, il veicolo potrà tornare a circolare.


Avv. Ennio Moneti

Cell: 3383142821

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