È possibile impugnare la cartella esattoriale per far valere la prescrizione del fermo amministrativo del veicolo? Ecco una breve guida sul tema

Prescrizione fermo del veicolo

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La prescrizione del fermo amministrativo è un tema molto ricorrente nelle impugnazioni di cartelle esattoriali, perché può consentire al ricorrente di tornare a circolare con il proprio veicolo.

Il fermo amministrativo, infatti, è una sanzione accessoria che viene irrogata per indurre il soggetto che ne è destinatario a pagare la sanzione pecuniaria principale.

In concreto, il fermo auto comporta l'impossibilità di circolare con il proprio mezzo, il quale, anzi, deve essere custodito in luogo non sottoposto a pubblico passaggio e munito di apposito sigillo (cfr. art. 214 codice della strada).

Chi viene sorpreso a circolare con un mezzo in regime di fermo amministrativo viene ulteriormente sanzionato al pagamento di una somma che può essere superiore ad oltre 3.000 euro (vedi nel dettaglio la nostra guida al fermo amministrativo).

Per questo motivo, molto spesso si prova a contestare la legittimità dell'applicazione di tale misura, eccependo la prescrizione del fermo auto.

Come togliere il fermo amministrativo

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Tecnicamente, va subito evidenziato che di per sé il fermo amministrativo non è soggetto a prescrizione.

Infatti, l'istituto della prescrizione non è configurabile in relazione a tale misura accessoria ma solo, eventualmente, nei confronti dell'atto che ne dispone l'applicazione.

In sostanza, per far venir meno il fermo amministrativo occorre far valere la prescrizione della cartella esattoriale che lo ha previsto.

A questo proposito occorre evidenziare che il fermo amministrativo del veicolo può conseguire non solo ad un verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ma, come misura accessoria, è previsto anche in caso di mancato pagamento di tributi.

Come far valere la prescrizione del fermo amministrativo?

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La prescrizione di una cartella esattoriale può farsi valere quando, dalla notifica della stessa, trascorra un certo periodo di tempo senza che l'amministrazione (e cioè l'Agenzia delle Entrate Riscossione) proceda oltre per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal cittadino.

Per evitare la prescrizione, l'amministrazione dovrà intraprendere la procedura di esecuzione forzata o comunque interrompere il decorso del tempo notificando al destinatario un altro atto (ad esempio, un sollecito, un atto di pignoramento o il preavviso di fermo amministrativo).

Giova ricordare che, come ha ricordato una recente ordinanza della Corte di Cassazione, il termine di prescrizione varia a seconda del debito, e cioè è pari a 10 anni per il mancato pagamento di tributi statali, mentre è di 5 anni per le violazioni del codice della strada, le altre sanzioni amministrative e il mancato pagamento di contributi Inps e Inail (Cass., ord. N. 8120/2021).

Fermo amministrativo e prescrizione quinquennale

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Sul tema rileva anche un'importante sentenza delle Sezioni Unite, che hanno escluso la conversione del termine quinquennale di prescrizione in termine decennale, in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale.

Secondo la Suprema Corte, la mera circostanza che il contribuente abbia a suo tempo rinunciato ad impugnare la cartella esattoriale con cui è stato disposto il fermo amministrativo non ha lo stesso valore del passaggio in giudicato di una sentenza che accerti la legittimità della pretesa amministrativa.

Pertanto, mentre i diritti accertati con sentenza si prescrivono in 10 anni, quelli che derivano da una cartella non impugnata (e quindi non oggetto di accertamento giudiziale) continuano a prescriversi in 5 anni (cfr. Cass, SS.UU. n. 23397/2016).

Se sussiste l'inerzia dell'amministrazione, quindi, anche in caso di mancata impugnazione della cartella che dispone il fermo del veicolo è possibile in un momento successivo far valere l'eventuale prescrizione del fermo amministrativo.

Vai alla guida Il fermo amministrativo


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