Secondo quanto disposto dall'art. 769 c.c., la donazione è un contratto con il quale una parte (donante) decide di arricchirne un'altra (donatario) in quanto mossa da spirito di liberalità e disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendone un'obbligazione.

Gli elementi fondamentali dell'istituto sono lo spirito di liberalità del donante (animus donandi), inteso come istinto altruistico nel dare un beneficio ad altri, e l'arricchimento del donatario, inteso a sua volta come incremento del suo patrimonio. Nel dettaglio, lo spirito di liberalità fa sì che la donazione si distingua dal contratto a titolo gratuito, poiché l'animus è un concetto che va ben oltre alla semplice assenza di corrispettivo. Oggetto della donazione possono essere solo i beni presenti nel patrimonio del donante al momento della realizzazione dell'atto; ne consegue il divieto di donare beni futuri o che appartengano ad altri.

Si parla poi di donazione indiretta laddove l'arricchimento del donatario avviene mediante l'attuazione di disposizioni di diversa natura (es. pagamento di un debito altrui) rispetto all'elargizione diretta di un bene o di una somma di denaro.