Il caso di specie riguarda un uomo che aveva intrecciato una relazione con la cognata della moglie, nell'ambito dell'azienda di famiglia

Revoca della donazione, il fatto

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Sono revocate le donazioni al coniuge che tradisce con un parente (in questo caso la cognata della moglie), considerandosi questa condotta fortemente ingiuriosa. A stabilire questo principio è la Corte di Cassazione con un'ordinanza (in allegato) che ha respinto il ricorso di un uomo al quale era stata tolta l'abitazione regalata dalla moglie poichè lo stesso aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con la cognata. La relazione era maturata all'interno dell'azienda di famiglia, fatto questo che ne aveva aggravato l'ingiuria sopportata dalla moglie che aveva visto compromessi sia i rapporti familiari sia i rapporti lavorativi.

Revoca della donazione, il carattere della liberalità

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La revoca dei beni era stata stabilita in primo grado e confermata dalla Corte di Appello di Firenze nel 2019. In seguito la coppia si è separata, e al marito che aveva iniziato a lavorare nell'azienda della moglie senza avere niente non è rimasto nulla - né soldi né proprietà. In particolare, «La corte d'appello aveva confermato la sentenza

di primo grado affermando che l'elemento dell'ingiuria grave può essere ravvisato sic et simpliciter nell'adulterio nella specie erano le modalità con cui era stato consumato a determinare la gravità dell'ingiuria nello specifico la gravità conseguiva il fatto che la relazione extra coniugale era stata intrattenuta con la moglie del fratello della donante».

Lesa la dignità della moglie

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I giudici di merito con una decisione condivisa dalla Cassazione hanno ritenuto legittima la revoca della donazione

. Secondo la tesi difensiva l'uomo affermava che le donazioni della moglie erano caratterizzate da "spirito di liberalità" e, per questo, i doni avrebbero dovuto tornare in suo possesso. In ogni caso la relazione fedifraga era stata "intessuta con modalità tali da essere mantenuta segreta".

I giudici del Palazzaccio hanno chiarito che la sentenza di merito ha correttamente rilevato come non basta ad integrare l'ingiuria la mera relazione extraconiugale, ma la circostanza che l'adulterio fosse maturato all'interno del nucleo familiare ristretto e che si fosse sviluppato nella cornice di un comune ambiente lavorativo valessero a connotare in termini di gravità offensiva all'onore della partita moglie e evidenziare in lui un atteggiamento di noncuranza e di assenza di rispetto nei confronti della dignità della moglie.

Scarica pdf Cass. n. 19816/2022

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