Per l'Agenzia delle entrate il versamento sul conto cointestato con l'ex coniuge non determina il presupposto impositivo per il versamento dell'imposta sulle donazioni

Mantenimento figli, imposta donazione: l'interpello dell'Agenzia

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Nel casi di mantenimento dei figli i versamenti sul conto corrente cointestato all'ex coniuge non sempre sono donazioni

e quindi non sempre si pagano le relative imposte. È l'Agenzia delle entrate a fornire chiarimenti nella risposta n. 205 del 9 luglio 2020 (in allegato) ad un interpello. La risposta chiarisce che la cointestazione del conto corrente, a garanzia della sicurezza economica dei figli, effettuato a seguito di sentenza di divorzio del Tribunale, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore della cointestataria e, quindi, non integra il presupposto impositivo dell'imposta di donazione.

Mantenimento dei figli, imposta donazione: il caso

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L'Agenzia risponde ad un interpello che parte da una sentenza del tribunale che ha sancito la cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilendo e, in materia di mantenimento del figli, l'obbligo nei confronti dell'ex coniuge di corrispondere ai figli beni e titoli in proprietà

. Per far fronte a questa esigenza il contribuente, in accordo con l'ex coniuge, intende provvedere all'apertura di un conto corrente cointestato, a firma congiunta, al fine di rispettare quanto sancito dalla sentenza di divorzio.

L'interpello, posto da un contribuente divorziato, riguarda proprio l'imposta sulle donazioni

Mantenimento figli su conto cointestato: assenza dell'animus donandi

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L'Agenzia chiarisce che la cointestazione del conto corrente, a garanzia della sicurezza economica dei figli, in adempimento di un obbligo stabilito dal giudice in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore della cointestataria e, quindi, non integra il presupposto impositivo dell'imposta di donazione. Affinché si abbia donazione indiretta, l'unico scopo al momento della cointestazione del conto deve essere quello di realizzare una liberalità in favore dell'altro cointestatario.

Le donazioni indirette risultano accomunate al contratto di donazione in quanto comportano, a favore del beneficiario, un arricchimento senza corrispettivo, realizzato per spirito di liberalità, seppur tramite atti diversi dalla donazione. fondamentale in tutti e due casi l'elemento soggettivo dell'animus donandi ossia la consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti da un vincolo giuridico, o extra giuridico, rilevante per l'ordinamento. Se si tratta (come nel caso del mantenimento) di una attribuzione posta in essere per adempiere ad un obbligo giuridico, manca lo spirito di liberalità. La Corte di Cassazione abbraccia tra le ipotesi tipiche di donazioni indirette, anche la cointestazione del conto corrente bancario. Rispetto però alle dichiarazioni dell'istante mancherebbe proprio lo spirito di liberalità, poiché l'adesione è motivata semplicemente dalla sentenza del tribunale. Per l'Agenzia la cointestazione del conto corrente a garanzia della sicurezza economica dei figli in adempimento di un obbligo stabilito dal giudice in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore della cointestataria e, quindi, non integra il presupposto impositivo dell'imposta di donazione.

Scarica pdf risposta Agenzia delle Entrate n. 205/2020

Foto: 123rf.com
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