Nel linguaggio giuridico si parla di azione per intendere sia una forma di partecipazione all'interno delle società per azioni che per riferirsi al potere di provocare l'esercizio della giurisdizione.

L'azione intesa quale partecipazione sociale ha una natura composita, in quanto rappresenta una percentuale del capitale sociale, i diritti e i doveri legati ad essa e il documento da cui risulta tale partecipazione. Le azioni si contraddistinguono dai caratteri di inscindibilità, indivisibilità, uguaglianza e libera circolazione.

Per quanto concerne invece l'azione intesa come potere, questa è riconosciuta al soggetto titolare del diritto per il quale si agisce in sede civile, all'organo del Pubblico Ministero nel procedimento penale e a chiunque altro nell'interesse della collettività; si parla in quest'ultimo caso di azione popolare. In sede processual-civilistica, l'azione viene esercitata dall'attore attraverso un'apposita domanda giudiziale.