Avvocato contro ex cliente prima dei due anni
Con la sentenza n. 395/2024, pubblicata il 17 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico, il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito un importante principio in materia di prescrizione dell'azione disciplinare per la violazione del divieto di agire contro un ex cliente. Secondo il Codice deontologico forense (art. 68), un avvocato non può intraprendere azioni contro chi sia stato suo assistito nei due anni successivi alla cessazione del mandato.
Una violazione ad efficacia istantanea
Il CNF ha precisato che tale condotta costituisce un illecito ad efficacia istantanea, e non permanente: ciò significa che il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non decorre dalla scoperta del fatto, né dalla sua durata nel tempo, ma dal giorno in cui l'atto lesivo viene compiuto.
La decorrenza del termine di prescrizione
Nel caso esaminato, l'incolpato aveva eccepito l'intervenuta prescrizione sulla base di un presunto differimento del dies a quo, ma il CNF ha respinto l'argomento. Ha confermato che la sanzione deontologica resta applicabile se l'azione disciplinare viene avviata entro il termine previsto, calcolato a partire dal giorno in cui l'avvocato ha agito contro l'ex cliente in violazione dell'art. 68 CDF.
La ratio della norma
Il divieto sancito dall'art. 68 del Codice deontologico mira a tutelare la fiducia e la riservatezza connesse al precedente rapporto professionale. Agire contro un ex assistito entro due anni costituisce una violazione grave, che può dar luogo a sanzioni disciplinari se tempestivamente contestata.
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