La locazione trova la sua disciplina dagli artt. 1571-1614 c.c. e si tratta di un contratto consensuale ad effetti obbligatori. Con la locazione infatti, un soggetto detto locatore si impegna a consegnare un bene a un altro detto locatario, al fine di permetterne il godimento per un certo limite di tempo dietro pagamento di un canone mensile.

Si contraddistingue dal fatto che è un contratto a prestazioni corrispettive a titolo oneroso e il carattere dell'onerosità lo distingue da un'altra forma contrattuale affine, che è il comodato d'uso.

Tale contratto dispone degli obblighi a carico di entrambe le parti; in particolare, il locatore è tenuto a consegnare il bene in buono stato e a garantirne il pacifico godimento; di contro, il locatario è tenuto a versare il canone secondo quanto pattuito, a gestire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e, al termine dell'accordo, a restituirla nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuta.

Inoltre, la locazione prevede la disponibilità del bene per un termine che viene deciso liberamente dalle parti, ma che non può essere né inferiore a un giorno e né superiore a trent'anni.

Si distingue una locazione di beni mobili e una locazione di beni immobili nonché una locazione a uso abitativo e una locazione a uso commerciale.