Art. 1
Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative
4) gli usi.
Sono fonti del diritto:
1) le leggi;
2) i regolamenti;
3) le norme corporative
4) gli usi.
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale.
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.
La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice civile e in leggi particolari.
Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.
Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.
Le legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.
Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.
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Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.