Art. 449
Registri dello stato civile
I registri dello stato civile sono tenuti in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
Gli atti dello stato civile sono oggi disciplinati principalmente dal:
I registri dello stato civile sono tenuti in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.
Ufficiale dello stato civile è il sindaco o chi ne fa le veci, o colui al quale le funzioni sono delegate a norma di legge.
Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
Quando per mancanza o distruzione dei registri o per altra causa non si può avere l'atto di nascita o di morte, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.
Nel caso di distruzione, smarrimento o sottrazione di tutti o parte dei registri, ogni interessato può chiederne la ricostituzione al tribunale competente.
I registri dello stato civile sono pubblici.
Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati.
La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di decreto motivato del tribunale, sull'istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero.
Il tribunale ordina che il decreto sia iscritto o trascritto nei registri dello stato civile.
Gli effetti della rettificazione, in mancanza di opposizione, retroagiscono al giorno a cui l'atto rettificato si riferisce, salvo i diritti anteriormente acquistati dai terzi in buona fede.
Le persone alle quali viene contestato il diritto all'uso del proprio nome o che possono risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, possono chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
Delle Persone e della Famiglia
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