Capo I - Della tutela dei minori
Sezione I - Dell'apertura e della delazione della tutela
Art. 343
Apertura della tutela
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.
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Articolo modificato dal D.Lgs. 154/2013 che ha sostituito "potestà genitoriale" con "responsabilità genitoriale"
Art. 344
Funzioni del giudice tutelare
Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.
Art. 345
Denunzia
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Articolo abrogato dal D.Lgs. 154/2013
Art. 346
Nomina del tutore e del protutore
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
Art. 347
Tutela affidata a enti di assistenza
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Articolo abrogato dal D.Lgs. 154/2013
Art. 348
Scelta del tutore
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147.
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Articolo modificato dal D.Lgs. 154/2013
Art. 349
Giuramento del tutore
Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Art. 350
Incapacità all'ufficio tutelare
Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
3) coloro che hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.
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Articolo modificato dal D.Lgs. 154/2013
Art. 351
Dispensa dall'ufficio tutelare
Sono dispensati dall'ufficio di tutore:
1) [numero soppresso]
2) il Presidente del Consiglio dei ministri;
3) i membri del Sacro Collegio;
4) il Presidente e i Vice Presidenti delle Assemblee legislative;
5) i ministri segretari di Stato;
6) [numero soppresso]
7) i prefetti;
8) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
9) chi ha più di tre figli minori;
10) chi esercita altra tutela;
11) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
12) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela;
13) i militari in attività di servizio.
Art. 352
Domanda di dispensa
Le persone che hanno diritto di essere dispensate dall'assumere o dal continuare l'ufficio di tutore devono farne domanda al giudice tutelare, esponendo le ragioni della dispensa e giustificandole.
Se la dispensa è domandata dopo l'accettazione, il richiedente deve continuare nell'esercizio della tutela fino a quando sia stata pronunziata la dispensa e siasi provveduto alla sua sostituzione.
Art. 353
Reclamo contro il decreto
Contro il decreto del giudice tutelare pronunziato in materia di dispensa può essere proposto reclamo al tribunale sia da chi ha domandato la dispensa sia dal protutore.
Art. 354
Tutela di più fratelli
La tutela di più fratelli si esercita da un solo tutore, salvo che particolari circostanze consiglino la nomina di più tutori. In ogni caso, però, deve essere unico il protutore.
Art. 355
Protutore provvisorio
Se vi è conflitto d'interessi tra il minore soggetto alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un protutore provvisorio.
Art. 356
Donazione o disposizione testamentaria a favore del minore
Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati.
Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, al curatore speciale si applicano le disposizioni di questo titolo.
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Articolo modificato dal D.Lgs. 154/2013
Sezione II - Dell'esercizio della tutela
Art. 357
Funzioni del tutore
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
Art. 358-361
Articoli abrogati
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Articoli abrogati dal D.Lgs. 154/2013
Art. 362
Inventario
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.
L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva la proroga che può essere concessa dal giudice tutelare.
Art. 371
Educazione e istruzione del minore
Il giudice tutelare, nonostante qualsiasi disposizione contraria del testatore, può sempre ordinare che il minore sia allontanato dalla casa del tutore e collocato in un istituto di educazione o presso altra famiglia.
Il giudice provvede con riguardo al patrimonio del minore, e dopo aver sentito il tutore e il protutore.
Art. 379
Gratuità della tutela
L'ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.
Art. 380
Responsabilità del tutore e del protutore
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.
Sezione III - Dei provvedimenti per l'amministrazione
e altri provvedimenti
Sezione IV - Della cessazione del tutore dall'ufficio
Art. 383
Rimozione del tutore
Il giudice tutelare può sempre rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non può rimuovere il tutore se prima non lo ha sentito o citato; deve inoltre sentire il protutore.
Art. 384
Denuncia al pubblico ministero
Il protutore, i parenti o affini e il pubblico ministero possono denunziare al giudice tutelare i fatti che diano luogo alla rimozione del tutore.
Art. 385
Sospensione del tutore
Durante il giudizio di rimozione, il giudice tutelare può sospendere il tutore dall'esercizio della tutela.
Il giudice provvede alla nomina di un protutore provvisorio.
Art. 386
Abbandono della tutela
Il tutore che, senza giusto motivo e nonostante l'avviso del giudice, abbandona anche temporaneamente la tutela, oltre a rispondere dei danni cagionati al minore, può essere rimosso dall'ufficio.
Art. 387
Ragioni che fanno cessare dall'ufficio di tutore
Venendo a cessare le ragioni che impedivano ai genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice tutelare, constatata la cessazione, pronuncia la chiusura della tutela.
Il tutore che dopo aver assunto l'ufficio venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'articolo 350 deve darne immediata notizia al giudice tutelare, il quale pronuncia la cessazione di lui dall'ufficio, provvedendo contemporaneamente a sostituirlo.
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Articolo modificato dal D.Lgs. 154/2013
Art. 388
Conto finale
Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.
Capo II - Dell'emancipazione
Art. 390
Emancipazione di diritto
Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.
Art. 391-393
Articoli abrogati
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Articoli abrogati dal D.Lgs. 154/2013. L'emancipazione giudiziale è stata eliminata
Art. 394
Capacità dell'emancipato
L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.
Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo reimpiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.
Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre al consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare; per gli atti indicati nell'articolo 375 è necessaria l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare.
Art. 395
Scelta del curatore
Il giudice tutelare nomina al minore emancipato un curatore, scegliendolo preferibilmente nel novero delle persone designate dall'articolo 348.
Il coniuge maggiore di età o la parte maggiore di età dell'unione civile del minore emancipato è di diritto curatore dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile.
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Articolo modificato dalla L. 76/2016 per includere le unioni civili
Art. 396
Curatore rifiutato o rimosso
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Articolo abrogato dal D.Lgs. 154/2013
Art. 397
Autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale
Il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore, all'esercizio di una impresa commerciale.
L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato.
Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa.
Art. 398-399
Articoli abrogati
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Articoli abrogati dal D.Lgs. 154/2013