ℹ️ Nota importante
L'adozione di minori è disciplinata dalla legge speciale 4 maggio 1983, n. 184 (modificata dalla L. 149/2001 e dalla L. 173/2015). Il presente titolo disciplina solo l'adozione di persone maggiori di età.
Art. 291
Condizioni
L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti o che hanno compiuto gli anni trentacinque.
L'età dell'adottante deve superare almeno di diciotto anni quella dell'adottato.
Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.
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Articolo modificato dal D.Lgs. 154/2013 che ha sostituito "discendenti legittimi o legittimati" con "discendenti"
Art. 292
Divieto di adozione di figli
I figli non possono essere adottati dai loro genitori.
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Articolo modificato dal D.Lgs. 154/2013. Eliminato ogni riferimento a figli "nati fuori del matrimonio"
Art. 293
Divieto per il tutore
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
Art. 294
Pluralità di adottati o di adottanti
È ammessa l'adozione di più persone anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano coniugi o uniti civilmente.
L'adozione da parte del coniuge o della parte dell'unione civile non può aver luogo senza il consenso dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile. Il consenso non è necessario se l'altro coniuge o l'altra parte dell'unione civile è minore di età.
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Articolo modificato dalla L. 76/2016 per includere le unioni civili e dal D.Lgs. 154/2013
Art. 295
Adozione da parte di persona ammogliata
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Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia)
Art. 296
Consenso per l'adozione
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
Art. 297
Assenso dei genitori e del coniuge
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge o della parte dell'unione civile dell'adottante e dell'adottando, se coniugati o uniti civilmente e non legalmente separati.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge o della parte dell'unione civile, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
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Articolo modificato dalla L. 76/2016 (unioni civili) e dal D.Lgs. 154/2013
Art. 298
Decorrenza degli effetti dell'adozione
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.
Gli eredi dell'adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Art. 299
Cognome dell'adottato
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.
Se l'adozione è compiuta da coniugi o da parti unite civilmente l'adottato assume il cognome degli adottanti o del cognome da loro scelto ai sensi dell'articolo 143-quater.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata o unita civilmente, l'adottato, che non sia figlio del marito o della parte dell'unione civile, assume il cognome della famiglia di lei.
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Articolo modificato dalla L. 76/2016 e dal D.Lgs. 154/2013. La C. Cost. 286/2016 ha dichiarato incostituzionale la trasmissione automatica del solo cognome paterno
Art. 300
Diritti e doveri dell'adottato
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
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L'adozione di maggiorenni non recide i legami con la famiglia d'origine, a differenza dell'adozione di minori
Art. 301-303
Articoli abrogati
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Articoli abrogati dalla L. 19 maggio 1975, n. 151
Art. 304
Diritti di successione
L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.
I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.
Art. 305
Revoca per indegnità dell'adottato
L'adozione si può revocare per indegnità dell'adottato, quando questi abbia attentato alla vita dell'adottante o del suo coniuge o della parte dell'unione civile, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
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Articolo modificato dalla L. 76/2016 e dal D.Lgs. 154/2013
Art. 306
Revoca per indegnità dell'adottante
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o la parte dell'unione civile o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato.
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Articolo modificato dalla L. 76/2016
Art. 307
Effetti della revoca
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Art. 308
Decorrenza degli effetti della revoca
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Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151
Art. 309
Provvedimenti del tribunale
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando.
Il tribunale pronuncia l'adozione con sentenza, decidendo in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
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Articolo modificato dalla L. 151/1975. La competenza è ora del tribunale ordinario
Art. 310
Pubblicità
La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
Art. 311
Manifestazione del consenso
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo, richiesto dall'articolo 296, deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale presso il quale pende il giudizio di adozione.
L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Art. 312
Accertamento dell'età dell'adottante e dell'adottando
Il presidente del tribunale, prima di ricevere il consenso o l'assenso, deve accertarsi personalmente, o mediante un giudice all'uopo delegato, della vera età dell'adottante e dell'adottando, richiedendo, ove ne sia il caso, l'esibizione della copia integrale del loro atto di nascita, o di un documento equipollente, o la prova per testimoni secondo le norme contenute nel codice di procedura civile.
Art. 313
Procedimento di revoca
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, sentito il pubblico ministero, nonché l'adottante, l'adottato e gli altri interessati, quando lo creda, pronuncia la sentenza di revoca in camera di consiglio.
Art. 314
Pubblicità dei provvedimenti di revoca
La sentenza di revoca, divenuta definitiva, è comunicata, a cura del cancelliere, al procuratore della Repubblica che provvede all'annotazione in calce al provvedimento di adozione.
Deve essere altresì annotata a margine dell'atto di nascita dell'adottato a cura dell'ufficiale dello stato civile.