📋 Differenza tra alimenti e mantenimento
Alimenti: prestazione assistenziale limitata al necessario per vivere (vitto, alloggio, cure mediche, vestiario).
Mantenimento: obbligo più ampio che garantisce lo stesso tenore di vita, tipico dei rapporti tra coniugi e verso i figli.
Art. 433
Persone obbligate
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
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Articolo modificato dal D.Lgs. 154/2013 che ha eliminato le distinzioni tra figli legittimi e naturali
Art. 434
Cessazione per morte dell'obbligato
L'obbligo di somministrare gli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.
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L'obbligo alimentare è strettamente personale e non si trasmette agli eredi
Art. 435
Obbligo tra adottante e adottato
L'adottante deve gli alimenti all'adottato con precedenza sui genitori di lui.
Art. 436
Obbligo tra adottato e adottante
L'adottato deve gli alimenti all'adottante con precedenza sui suoi genitori.
Art. 437
Obbligo del donatario
Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
L'obbligo è limitato al valore della donazione tuttora esistente nel patrimonio del donatario, avuto riguardo al tempo della domanda.
Art. 438
Misura degli alimenti
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
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Due presupposti essenziali: stato di bisogno dell'avente diritto e capacità economica dell'obbligato
Art. 439
Fra fratelli e sorelle
Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario.
Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore.
Art. 440
Cessazione, riduzione e aumento
Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze.
Art. 441
Concorso di aventi diritto
Quando più persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Art. 442
Concorso di più obbligati
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Articolo abrogato dalla L. 151/1975 (riforma del diritto di famiglia)
Art. 443
Modo di somministrazione degli alimenti
Chi deve somministrare gli alimenti può scegliere di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.
L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.
In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può disporre che, sino a quando non sia possibile provvedere altrimenti, una delle persone indicate nell'articolo 433 corrisponda all'avente diritto un assegno provvisorio, salvo il regresso verso gli obbligati.
Art. 444
Adempimento della obbligazione alimentare
Può essere disposto, se è necessario, che l'assegno sia versato in tutto o in parte a chi provvede direttamente a mantenere, istruire o educare l'alimentando.
Art. 445
Decorrenza degli alimenti
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia stata promossa entro sei mesi dalla domanda giudiziale.
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La Cassazione ha precisato che la decorrenza non può essere retroattiva rispetto alla domanda
Art. 446
Assegnazione e cessione
Il credito alimentare non può essere ceduto.
Il giudice, con riguardo a particolari circostanze, può tuttavia consentire la cessione in favore di istituti di assistenza o di altri enti o persone che abbiano provveduto o provvedano a mantenere, istruire od educare l'alimentando.
Art. 447
Inammissibilità di compensazione e di rinunzia
Il credito alimentare non può essere compensato, salvo che l'autorità giudiziaria consenzientemente alle esigenze dell'alimentando, consenta la compensazione parziale.
Non si può rinunziare al diritto agli alimenti. Le prestazioni arretrate possono tuttavia essere oggetto di rinunzia o di transazione.
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Il diritto agli alimenti futuri è irrinunciabile per il suo carattere di ordine pubblico
Art. 448
Cessazione per condotta disordinata o riprovevole
Il diritto agli alimenti può essere escluso:
1) quando l'alimentando, senza giusta causa, si sia allontanato dalla casa coniugale;
2) [numero abrogato]
3) quando l'alimentando abbia volontariamente reso più gravi i propri bisogni per condotta disordinata o per spese manifestamente sproporzionate al proprio patrimonio;
4) quando l'alimentando sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli ai sensi dell'articolo 330;
5) quando l'alimentando abbia perduto la responsabilità genitoriale sui figli per averli esposti all'abbandono morale o materiale o per averli maltrattati o offesi gravemente.
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Articolo modificato dal D.Lgs. 154/2013. Il n. 2 è stato abrogato dalla L. 151/1975
Art. 448-bis
Cessazione per decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli
Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.
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Articolo introdotto dalla L. 219/2012 e modificato dal D.Lgs. 154/2013
Fine del Libro Primo
Delle Persone e della Famiglia
Articoli 1-448bis