Tra i termini oggetto di sospensione il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui e? ubicata l'abitazione

Sospensione dei termini per l'agevolazione prima casa

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Con la circolare n. 8/E del 29 marzo 2022 (in allegato) l'Agenzia delle Entrate ha dettato chiarimenti sulla sospensione dei termini per le agevolazioni prima casa, in virtù delle disposizioni del comma 6-quater dell'articolo 3 del Dl 228/2021 (decreto Milleproroghe), introdotto dalla legge di conversione 15/2022.

È stato, infatti, il decreto Milleproroghe a modificare l'articolo 24 del Dl 8 aprile 2020, n. 23, e stabilire una seconda proroga dei termini di sospensione ai fini del riconoscimento delle agevolazioni prima casa, in considerazione delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I termini sospesi iniziano nuovamente a decorrere dal 1° aprile 2022.

Termini di sospensione

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I termini oggetto di sospensione sono, in particolare:

- 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;

- un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;

- un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";

- un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Le altre sospensioni previste

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Ancora, nel provvedimento si legge che chi svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree a restrizione sanitaria per emergenza da aviaria e peste suina africana, il Dl n. 228/2021 ha fissato la proroga dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute riguardanti l'addizionale regionale e comunale all'Irpef effettuate dai sostituti d'imposta, nonché dei versamenti Iva, le cui scadenze ordinarie cadono del periodo 1° gennaio/30 giugno 2022.

Per le Entrate non sono dovuti gli interessi sulle somme che saranno versate entro il 31/07/2022; non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2022. Per l'Irap non corrisposta per errata applicazione dell'esonero previsto dal decreto Rilancio è il 30 giugno 2022 la scadenza entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

Scarica pdf circolare Ag. Entrate n. 8/2022
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