- Crimini internazionali, lo statuto di Roma
- I compiti della commissione
- Pene edittali
- La legge applicabile
Crimini internazionali, lo statuto di Roma
Un gruppo di esperti che possano perseguire, anche nel nostro Paese, i crimini di guerra. La commissione è presieduta da Francesco Palazzo e da Fausto Pocar.
I compiti della commissione
Ma quali sono i compiti dell'organo? Intanto l'esame delle iniziative già proposte per la compiuta attuazione dello Statuto di Roma e poi la stesura di un Codice dei crimini internazionali per assicurare il compiuto adattamento dello Statuto di Roma. Il decreto istitutivo prevede la partecipazione ai lavori del Capo e del Vice capo di Gabinetto, del Capo e del Vice capo dell'Ufficio Legislativo, del Capo dipartimento per gli affari di giustizia e del direttore generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria e del consigliere diplomatico della ministra. opportunità di assicurare il compiuto adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica, autorizzata con la legge 12 luglio 1999 n. 232, dello Statuto di Roma. Come spiega la relazione «Se un obbligo diretto di adottare una legislazione nazionale in questo senso non è espresso nello Statuto di Roma, tale obbligo si ricava indirettamente ma chiaramente dall'articolo 17 dello Statuto in cui si enuncia il cosiddetto "principio di complementarità" della giurisdizione della Corte penale internazionale rispetto a quella nazionale degli Stati contraenti - dunque - il principale strumento normativo al quale fare riferimento per la stesura di un codice dei crimini internazionali è lo Statuto di Roma, unitamente agli altri annessi documenti che lo completano, in particolare di quello che descrive gli "Elementi dei crimini", adottato dall'Assemblea degli Stati parte con lo scopo di assistere la Corte penale internazionale nell'interpretazione e applicazione degli articoli dello Statuto relativi ai crimini, nonché della giurisprudenza finora prodotta della Corte stessa. Allo Statuto e agli elementi dei crimini la Commissione si è pertanto in linea di principio attenuta al fine di includere nel codice dei crimini internazionali tutti i crimini in tali documenti previsti e descritti, al fine di permettere l'esercizio della giurisdizione italiana in tutti i casi nei quali, in sua assenza, possa intervenire la giurisdizione della Corte penale internazionale.
Pene edittali
Anche sulle pene edittali è intervenuto il lavoro della Commissione in relazione ai nuovi reati «ritenendo - si legge - di doverle indicare nello schema del progetto. Sotto il profilo del metodo, la Commissione ha cercato di realizzare una coerenza intrasistemica tra le pene proposte, l'ordinamento sanzionatorio interno, le scelte dello Statuto di Roma e le soluzioni offerte dalla legislazione di altri Paesi. Determinante, in ogni caso, è stato il riferimento ai princìpi che delineano il "volto costituzionale" del sistema sanzionatorio complessivo. La dosimetria delle pene è stata pertanto individuata partendo dal confronto tabellare con le sanzioni previste dal nostro codice per i reati "corrispondenti" e con quelle stabilite per i crimini internazionali dai testi normativi di Paesi di cultura giuridica affine. Il confronto con le indicazioni codicistiche è stato però necessariamente privilegiato per restituire una scala di disvalore, evidentemente più grave, ma comunque comparabile e coerente con quella ordinamentale corrispondente. Non di rado è apparso necessario proporre "forbici" edittali di ampiezza anche notevole tra il minimo e il massimo, Sempre in tema di trattamento sanzionatorio, la Commissione ha preso in esame l'eventualità di inserire anche i crimini internazionali nel novero dei reati comportanti il particolare regime restrittivo di accesso ai benefici penitenziari o il regime di particolare sicurezza di cui, rispettivamente, agli articoli 4 bis e 41 bis dell'ordinamento penitenziario».
La legge applicabile
Il lavoro della relazione, in questi mesi, ha toccato anche la legge applicabile ai crimini internazionali. «La Commissione - si legge nella relazione - ha ritenuto di mantenere per quanto possibile i principi che ispirano il sistema italiano. Pertanto, per i crimini commessi nel territorio dello Stato, viene operato un semplice rinvio all'art. 6 c.p. che, in applicazione del principio della territorialità del diritto penale, sottopone alla legge italiana tutti i reati commessi, sia da cittadini sia da stranieri, nel territorio statale, come definito dall'art. 4 comma 2 c.p. Si tratta di scelta scontata che non mette conto di giustificare in modo più dettagliato. Più delicata si presenta la scelta della legge applicabile quando il crimine sia commesso all'estero, in quanto gli artt. 7-10 c.p. differenzia i termini di applicabilità della legge penale italiana in funzione dell'interesse decrescente dello Stato a punire determinati reati. Si muove dal paradigma di una punibilità incondizionata per arrivare a una punibilità che si attiva in presenza di condizioni tanto più numerose quanto minore è l'interesse dello Stato ad applicare la propria legge penale, vuoi per la minore gravità del reato, vuoi per la maggiore tenuità del collegamento con il reato, vuoi anche per risolvere sul nascere eventuali conflitti di giurisdizione».
Vai alla relazione sul Codice crimini internazionale