Una nuova delibera del Cnf legittima anche per quest'anno la formazione a distanza per ordini territoriali e associazioni

La delibera del Cnf: 2022 fuori al triennio formativo

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Con il perpetuarsi della pandemia anche gli avvocati devono continuare ad osservare lo standard di sicurezza per la salvaguardia della salute che, allo stato, è possibile mantenendo adeguato distanziamento sociale oppure attraverso la formazione a distanza. Una nuova delibera del Consiglio nazionale forense, la 513 del 17 dicembre 2021 (in allegato) legittima anche per quest'anno la formazione a distanza per ordini territoriali e associazioni.

In particolare il Cnf delibera che l'anno solare che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2022 non viene conteggiato i fini del triennio formativo. Nello stesso periodo ciascun iscritto ampie l'obbligo formativo mediante il conseguimento di minimo 15 crediti formativi di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento previdenza forense, deontologia ed etica professionale e 12 nelle materie ordinarie. I crediti formativi acquisiti nell'anno solare potranno essere conseguiti integralmente in modalità fad.

Cnf, le deroghe al regolamento

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Vengono, in sintesi, riprese le indicazioni già contenute nella delibera n. 310 del 21 dicembre 2020. Dunque, derogando al regolamento, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale. Sempre che, però, vengano adottati strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine. Le stesse modalità sono previste per le Associazioni Forensi che, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, hanno già sottoscritto il protocollo con il Cnf, per le rispettive aree di competenza.

Corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio

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Per quanto riguarda gli esami al temine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno svolgersi, si legge nella delibera, «purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi». Per quanto riguarda i «soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al citato Regolamento e alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla Nota tecnica FAD».

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Foto: 123rf.com
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