- Recepito il protocollo 15 CEDU
- Le modifiche del Protocollo 15
- Ridotto a 4 mesi il termine per fare ricorso
Recepito il protocollo 15 CEDU
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Con la legge n. 11/2021 (sotto allegata) l'Italia ha recepito il Protocollo n. 15 (Strasburgo il 24 giugno 2013) che reca alcuni emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Le modifiche del Protocollo 15
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Il Protocollo n. 15, oltre a dettare regole specifiche sul protocollo stesso (entrata in vigore, applicazione degli emendamenti apportati dallo stesso e altro) interviene su diverse disposizioni della convenzione:
- viene aggiunto alla fine del preambolo un nuovo considerando;
- viene sancito il requisito dell'età inferiore ai 65 anni per i candidati alla carica di giudice alla data "in cui la lista di tre candidati deve pervenire all'assemblea parlamentare";
- modificato anche l'articolo 30 con la cancellazione della seguente frase: "a meno che una delle parti non vi si opponga";
- eliminata dalla formulazione dell'art. 35 la seguente previsione: "e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno".
Ridotto a 4 mesi il termine per fare ricorso
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Una delle modifiche più importanti da segnalare però è quella che riguarda i termini di presentazione del ricorso alla CEDU.
L'art. 4 del Protocollo interviene infatti sull'art, 35 della Convenzione riducendo il termine suddetto da sei mesi a 4 mesi.
Il tenore dell'art. 35 quindi, in virtù delle modifiche apportate dal protocollo, sarà il seguente: "La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual'è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di quattro mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva."
Tale modifica entrerà in vigore a partire dal 1° febbraio 2022. Attenzione però il nuovo termine di quattro mesi non sarà applicabile ai ricorsi "in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell'articolo 4 del presente Protocollo".
Questo significa che il nuovo termine di quattro mesi per la proponibilità dei ricorsi si applicherà in tutti quei casi in cui la decisione interna definitiva e che esaurisce i rimedi interni esperibili sarà presa dopo il 31 gennaio 2022.
Per quanto riguarda invece le decisioni che verranno prese fino a quella data (inclusa) continuerà ad applicarsi il termine semestrale previsto in origine.
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Scarica pdf Legge n. 11/2021• Foto: 123rf.com