La proroga è contenuta nel D.L. n. 7/2021 che si occupa anche di prorogare i termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari

Nuova proroga per cartelle, stop a pignoramenti e adempimenti fiscali

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il Decreto Legge n. 7/2021 (sotto allegato), entrato in vigore il giorno successivo e recante "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari. Il provvedimento si occupa anche di prorogare le modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


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Tirano un sospiro di sollievo i contribuenti, in quanto il Decreto Legge ha ulteriormente differito al 28 febbraio 2021 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal D.L. n. 3/2021.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

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Vengono prorogati i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'invio delle cartelle, dunque, rimarrà sospeso per un altro mese così come il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.


Nel dettaglio, come si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, saranno sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.


Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

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La sospensione fino al 28 febbraio 2021 interessa anche le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall'entrata in vigore del D.L. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.


Pertanto, fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non dovranno essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato è tenuto a renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.


A decorrere dal 1° marzo 2021, una volta cessati gli effetti della sospensione, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Notifica atti, comunicazioni e inviti

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Il provvedimento prevede che gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui all'art. 157, comma 2, del Decreto Rilancio (n. 34/2020) siano notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Si tratta, nel dettaglio, delle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controlli automatici e di controlli formali in materia di imposte sui redditi (ex art. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600/1973) e di quelle conseguenti a controlli automatici in materia di IVA (ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972) e ancora degli inviti all'adempimento legati alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ex art. 21 bis del D.L. 78/2010).

Tra gli atti di accertamento di cui si occupa la disposizione in esame vi sono quelli relativi all'addizionale erariale della tassa automobilistica (at. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011), gli atti di accertamento delle tasse automobilistiche (T.U. 39/1953 e art. 5 D.L. 953/1982) e gli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari (art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

Proroga termini decadenza notifica cartelle

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Il decreto legge interviene, prorogandoli di quattordici mesi, sui termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'art. 25, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 602/1973. La proroga interessa dunque:

  • le dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972);
  • le dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del d.P.R. 917/1986;
  • le dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale previste dall'art. 36-ter del d.P.R. 600/1973.

Interessi non dovuti

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Il Decreto prevede che in riferimento agli atti indicati in precedenza (quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 157 del Decreto Rilancio), notificati entro il 28 febbraio 2022, non saranno dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento (ex art. 6 D.M. 21 maggio 2009) e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (ex art. 20 d.P.R. n. 602/1973) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori a euro 5.000

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Saranno sospese dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti (a qualunque titolo) di importo superiore a cinquemila euro.

La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Come si legge sul sito dell'AdeR, "le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario".

Semilibertà, licenze e permessi premio, detenzione domiciliare

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Il D.L. 7/2021, all'art. 2, in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria e allo scopo di contenerne le conseguenze in ambito carcerario, proroga dal 31 gennaio al 30 aprile 2021, le disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che consentono la concessione, ai condannati ammessi al regime di semilibertà, di licenze premio di durata straordinaria, il riconoscimento, a specifiche categorie di condannati, di permessi premio di durata eccedente quella ordinaria e, infine, un più agevole accesso alla detenzione domiciliare ai condannati con un limitato residuo di pena da espiare.

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Foto: 123rf.com
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