Un documento a firma del Primo Presidente fornisce una disciplina di coordinamento per le udienze penali in Cassazione fissate tra il 1° e l'8 febbraio alla luce dell'entrata in vigore del D.L. 2/2021

Udienze penali in Cassazione e trattazione scritta

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Dalla Corte di Cassazione giungono le linee guida (qui sotto allegate) sull'organizzazione nella emergenza Covid-19 delle udienze penali fissate nel periodo dal 1° febbraio all'8 febbraio 2021 a seguito del D.L. n. 2 del 2021.


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Quest'ultimo provvedimento, come noto, ha esteso l'ambito applicativo della normativa processuale emergenziale fino al 30 aprile 2021 ed è entrato in vigore il 14 gennaio 2021, senza tuttavia recare una disciplina inter-temporale. Ciò ha creato degli inevitabili problemi di coordinamento tra il predetto Decreto Legge e il Decreto Legge n. 137/2020.


Nel dettaglio, l'art. 23, comma 8, del D.L. 137/2020 ha disciplinato lo svolgimento dei procedimenti pendenti in Cassazione, prevedendo in via transitoria ed eccezionale, alla luce del protrarsi dell'emergenza epidemiologica che, la regola generale della trattazione senza la partecipazione delle parti per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli artt. 127 e 614 del codice di procedura penale.


La celebrazione dell'udienza partecipata è stata limitata ai soli casi in cui una delle parti avesse fatto richiesta di discussione orale nel termine di venticinque giorni prima dell'udienza fissata.

Coordinamento tra D.L. n. 137/2020 e D.L. n. 2/2021

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Il periodo di vigenza di questa norma, come altre disposizioni contenute nel D.L. n. 137/2020 e incidenti sui processi, non è stato individuato autonomamente, ma collegato direttamente al termine dell'emergenza pandemica, inizialmente fissata al 31 gennaio 2021 e attualmente prorogata a fine aprile.


Il D.L. n. 137/2020 ha previsto che la richiesta di discussione orale debba essere presentata per iscritto, entro il termine libero di 25 giorni prima dell'udienza, e inviata alla cancelleria della Corte di cassazione via PEC. In assenza di richiesta di discussione orale, si procede con le forme dell'udienza non partecipata e il contraddittorio tra le parti è affidato allo scambio delle rispettive richieste formulate per iscritto.


Il Procuratore Generale formula le sue richieste entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, mentre le parti private, a loro volta, possono trasmettere, via PEC, le loro richieste entro il quinto giorno antecedente l 'udienza.


Essendo il D.L. n. 2/2021 entrato in vigore il 14 gennaio 2021, a tale data risultavano già scaduti i termini per richiedere la trattazione orale per i ricorsi fissati alle udienze comprese fra l'1 febbraio 2021 (primo giorno successivo alla fine del regime emergenziale previsto dal D.L. n. 137/2020) e l'8 febbraio 2021 (giorno coincidente con la scadenza del termine di 25 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 2/2021).

Cassazione: le linee guida per le udienze penali tra l'1 e l'8 febbraio 2021

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Per coordinare le previsioni dei due provvedimenti, la Suprema Corte ha dunque deciso di fornire delle linee guida. Tra l'altro, lo steso documento a firma del Primo Presidente Pietro Curzio, premette come le suddette linee guida, che si intendono integrative di quelle dettate il 19 novembre 2020, verranno ricalibrate in ragione dell'evolversi del quadro normativo e degli elementi emergenti dalla loro concreta applicazione.


Nel dettaglio, con riferimento alle udienze penali fissate tra l'1 e l'8 febbraio 2021, le richieste di discussione orale potranno essere presentate dalle parti entro il termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza. Tale termine coincide con quello che il D.L. n. 137/2020 concede alla parte per il deposito di memorie, una volta ricevuta la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale.


Si tratta di un termine ritenuto "idoneo a bilanciare la tutela dell'incolpevole affidamento delle parti, ingenerato dalla mancanza di un coordinamento, sotto il profilo temporale, dei diversi provvedimenti normativi che si sono succeduti, il rispetto della sequenza procedimentale delineata dal D.L. 137/2020, il principio del contraddittorio, il diritto di difesa, la ragionevole durata delle procedure, esigenze di economia processuale".

Il termine dei cinque giorni liberi prima dell'udienza per formulare richiesta di trattazione orale opera anche per il Procuratore Generale.

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Foto: 123rf.com
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