Nonostante il rinvio dell'obbligo di frequentare i corsi di formazione per accedere all'esame di avvocato, alcuni COA richiedono ai praticanti lo svolgimento di corsi obbligatori

La riforma della pratica forense

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Ormai da diversi anni si sente parlare di riforma della pratica forense e di trasformazione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

La legge numero 247/2012, infatti, è stata da tempo modificata e delinea attualmente un nuovo quadro per gli aspiranti legali, la cui entrata in vigore è stata però rinviata di anno in anno.

Tra le novità previste, vi è l'obbligo per i praticanti, sancito dall'articolo 43, di frequentare una scuola forense, pena l'impossibilità di accedere all'esame di abilitazione.

Da quando decorre l'obbligo di frequenza della scuola

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Secondo le attuali previsioni, i corsi per accedere all'esame di avvocato diverranno obbligatori solo a partire dal 31 marzo 2022.

A prevederlo è la formulazione vigente dell'articolo 10 del decreto ministeriale n. 17/2018, ovverosia del "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato", così come modificato dal decreto del Ministero della giustizia 9 giugno 2020 n. 80.

Già prima, per effetto del decreto n. 133/2018, l'originaria entrata in vigore della riforma era stata posticipata dalla fine di settembre 2018 al 31 marzo 2020.

Corsi obbligatori in alcuni ordini

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Come segnalato a StudioCataldi.it, tuttavia, che alcuni ordini provinciali italiani richiederebbero, già dal 2019, la frequenza di un corso obbligatorio (in alcuni casi con esami periodici) al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, di fatto precludendo l'accesso all'esame di abilitazione a coloro che non vi hanno preso parte.

A giustificazione della previsione di tale obbligatorietà, i predetti ordini si appellano a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 17 marzo 2016, n. 70, il quale, però, fa riferimento all'articolo 43 della legge professionale forense, la cui applicazione nei fatti non è ancora entrata in vigore.

Dato che una simile scelta rende evidentemente per alcuni praticanti più complesso rispetto che per altri l'accesso all'esame di abilitazione e ciò solo in ragione della loro residenza, l'auspicio è che, specie alla luce dell'ulteriore differimento, tutti i COA si adeguino e da nessuna parte sia previsto l'obbligo di frequentare una scuola forense sino al 31 marzo 2022.

Giusto, invece, incoraggiarne e incentivarne la frequenza.


Si ringrazia Maurizio Santini Zorzi per la cortese segnalazione

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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