Dopo il decreto capienze arriva il Dpr che estende il "registro delle opposizioni" anche ai numeri di cellulare e contro gli 'squilli' molesti

Telemarketing, stop agli squilli sul cellulare

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In arrivo il decreto per evitare le chiamate indesiderate sui cellulari. Ad annunciarlo il Consiglio dei Ministri, con un comunicato stampa del 21 gennaio 2022 (sotto allegato) in cui si legge chiaramente: "Il testo, tra l'altro, attua l'estensione, prevista dalla nuova normativa, della disciplina del registro pubblico delle opposizioni a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, comprendendo anche quelle non riportate negli elenchi telefonici, cartacei o elettronici, che fino ad oggi ne erano escluse."

Questa però non è l'unica novità che riguarda il registro delle opposizioni. Il recente decreto legge n. 139/2021, coordinato con la legge di conversione n. 205/2021 (sotto allegato), interviene infatti anche in materia di dati personali, andando a modificare il Codice in materia di protezione dei dati personali e la legge n. 5/2018 contenente "Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato." Vediamo quali sono le novità di questo decreto.

Trattamento dei dati automatizzati senza operatore

L'art. 9 del dl n. 139/2021 va a modificare in particolare alcuni commi dell'art. 1 e il primo comma dell'art. 2 della legge 5/2018. In virtù di detta modifica il comma 1 prevede in sostanza che possono iscriversi al registro delle opposizioni tutti coloro che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche relative a tutte le utenze fisse e mobili, ovvero "tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

Il comma 5, in virtù delle modifiche, così dispone: "Con l'iscrizione al registro (...) si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato per fini di pubblicità o di vendita

ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca."

Il comma 12 invece assume il seguente tenore letterale: "Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato con o senza l'intervento di un operatore umano o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste."

L'art. 2 infine cambia così il primo periodo del comma 1: "Tutti gli operatori che svolgono attività di call center per chiamate con o senza operatore rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n.196 del 2003."

Cos'è il registro delle opposizioni

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Ricordiamo brevemente che il registro pubblico delle opposizioni è un servizio gratuito mediante il quale l'utente si può opporre all'utilizzo (per il telemarketing) del suo numero di telefono e indirizzo presenti negli elenchi pubblici per scopi pubblicitari.

Come funziona il registro

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Prima di chiamare gli utenti, chi vuole fare telemarketing deve consultare il registro delle opposizioni (per dettagli visita il sito ufficiale) sul quale è indicato con chiarezza se il soggetto in questione ha dato, o meno, il suo consenso a ricevere chiamate di pubblicità.

Gli utenti che vogliono iscriversi al registro, aggiornare i dati inseriti e revocare l'iscrizione al RPO possono procedere nei modi seguenti:

  • a mezzo web (compilazione di un modulo elettronico);
  • telefonicamente, dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro;
  • mediante posta elettronica.

Scarica pdf Decreto legge n. 139/2021
Scarica pdf Comunicato Stampa Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022

Foto: 123rf.com
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