di Marco Massavelli - Ai fini della configurabilità del reato di cattivo stato di conservazione di cui all'articolo 5, lettera b), della legge 283/1962, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza. E' il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 10 febbraio 2014, n. 6108.

Il caso riguarda l'accertamento da parte di un organo di polizia giudiziaria in merito alla detenzione, da parte di un commerciante, su area privata in sede fissa, di tre cassette di verdure di vario tipo - destinate alla vendita - in cattivo stato di conservazione. Le tre cassette di verdura erano esposte all'aperto, sul marciapiede antistante l'esercizio commerciale e, pertanto, a contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito.

Già le Sezioni Unite della Corte di Cassazione erano intervenute sull'argomento, con la sentenza n. 443, 9 gennaio 2002, statuendo, tra l'altro, che la fattispecie di cui all'articolo 5, lettera b), legge 283/1962, costituisce un reato di danno, perseguendo un autonomo fine di benessere, e assicurando, quindi, una protezione immediata all'interesse del consumatore affinché il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. La lettera b) del citato articolo 5, infatti, non può che comprendere anche le cattive forme di conservazione e non soltanto le ipotesi di alterazione del prodotto (con scadimento delle proprietà). Si rammenta come integra il reato in commento anche il caso di congelamento del prodotto effettuato in maniera inappropriata, in quanto il cattivo stato di conservazione è riferibile non soltanto alle caratteristiche intrinseche del prodotto alimentare, ma anche alle modalità estrinseche con cui si realizza.

Da un punto di vista operativo, al fine di consentire alla pubblica accusa di portare in giudizio un fondato e sostenibile profilo accusatorio, è necessario che l'organo di polizia giudiziaria che accerta la violazione penale verifichi attentamente le modalità di conservazione, che devono essere in concreto idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento delle sostanze alimentari, ictu oculi, e cioè direttamente, senza la necessità di un ulteriore analisi di laboratorio o di perizie tecniche: lo stato di cattiva conservazione degli alimenti deve essere evidente a chiunque, non essendo necessaria una conoscenza tecnico-sanitaria specifica.

Secondo il condivisibile pensiero della Corte di Cassazione, "il cattivo stato di conservazione dell'alimento può assumere rilievo anche per il solo fatto dell'obiettivo insudiciamento della sola confezione, conseguente alla sua custodia in locali sporchi e quindi igienicamente inidonei alla conservazione". Per l'accertamento del reato non è quindi necessario richiedere l'intervento di personale dell'ASL territorialmente competente, essendo sufficiente l'attività di accertamento espletata dall'organo di polizia giudiziaria procedente, purchè sia adeguatamente completa ed esaustiva. E' necessario inoltre verificare eventuali ulteriori violazioni previste dalla regolamentazione comunale: ad esempio, alcuni regolamenti di polizia urbana o di igiene prescrivono che gli alimenti venduti dagli esercizi commerciali siano esposti per la vendita, in apposite cassette o contenitori, ad una altezza minima dal suolo stradale: nel caso in cui tale altezza minima non sia rispettata dovrà essere applicata anche l'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa locale.

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