A decorrere dal 7 novembre 2007 l'aliquota di finanziamento del fondo per le prestazioni temporanee, nella Gestione separata, aumenta di 0,22 punti percentuali in attuazione del decreto in oggetto, previsto dal comma 791, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007). Il citato comma, al fine di disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità , a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, ha stabilito l'emanazione di un apposito decreto per determinare l'aliquota contributiva necessaria. Il decreto, datato 12 luglio 2007, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
Inps, Messaggio 9.11.2007 n. 27090

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