Sollevata dalla Corte D'Appello di Genova, con Sentenza 4 - 17 luglio 2007 n. 287 Presidente Bile, Redattore Finocchiaro, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 3 comma 1° Cost. della legge 24 marzo 2001 n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 c.p.c.), nella parte in cui non dispone che la competenza territoriale funzionale della Corte D'Appello, cos'è come regolata dall'art. 11 c.p.p. per i giudizi di equa riparazione, si estenda anche ai procedimenti, di cui si lamenta l'irragionevole durata, svolti davanti alla Corte dei Conti ed alle altre giurisdizioni di cui all'art. 103 della Costituzione
, per violazione degli articoli 97 comma primo e 108 primo e secondo comma della Costituzione, in quanto la convivenza del giudice di merito nella medesima sede del giudice dell'equa riparazione non garantirebbe l'imparzialità e l'indipendenza di quest'ultimo, mentre gli istituti dell'astensione e della ricusazione che fanno riferimento a casi singoli e non a situazioni generali già in astratto riscontrabili, non sarebbero sufficienti a garantire l'imparzialità e l'indipendenza del giudicante..... (Avv. Pierangelo Ladogana)
Nota dell'Avvocato Pierangelo Ladogana - Staff di consulenza
Vedi anche:
La legge Pinto - Guida, testo della legge e Modelli
Approfondimenti vari sulla legge pinto

Link correlati:
http://www.laprevidenza.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: