"Il principio contenuto nell'art. 8 bis, co. 4°, legge di depenalizzazione (L. 689/1981) in base al quale "le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria" trova applicazione anche nel caso di infrazioni commesse a distanza ravvicinata nelle zone a traffico limitato". La Corte Cost. ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, 2° co., cod. strad., sollevata dal Giudice di Pace
di Milano, nella parte in cui, per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, non consente al giudice, in caso di più violazioni della stessa disposizione, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Il giudice rimettente, in una fattispecie in cui le violazioni sono state accertate, sulla stessa strada, a distanza di 31 secondi l'una dall'altra, non ha in alcun modo motivato sull'applicabilità o meno del principio contenuto nell'art. 8-bis, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), secondo cui «Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria». Proprio la contiguità temporale tra i due accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, precisa la Corte, "evidenziano che il giudice a quo è partito da un erroneo presupposto interpretativo, affermando la necessità dell'applicazione, nella fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata". (Avv. Tiziana Cantarella)
Corte Costituzionale, Sentenza 26.1.2007, n. 14 - Avv. Tiziana Cantarella

Link correlati:
http://www.laprevidenza.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: