Il D.L. Agosto, convertito in legge, prevede una serie di misure in materia condominiale: assemblee in videoconferenza, delibere superbonus semplificate, proroga rendiconti e adempimenti antincendio

Decreto Agosto: le novità sul condominio

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Dopo la definitiva approvazione da parte della Camera, il Decreto Agosto è legge. Il provvedimento di conversione (L. n. 126/2020) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 253 del 2020 ed è in vigore dal 14 ottobre.


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Il provvedimento ha introdotto numerose misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia volte ad affrontare le conseguenze della diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale.

Oltre a disposizioni che si occupano di sanità, lavoro e ammortizzatori sociali, finanziamenti, bonus e così via, il testo vede anche alcune novità particolarmente interessanti in materia condominiale.

Assemblee condominiali in videoconferenza

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Con una modifica alle disposizioni di attuazione del codice civile viene stabilito che, anche in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, la partecipazione all'assemblea possa avvenire anche in videoconferenza.


La validità del ricorso a un'assemblea condominiale "virtuale" è stato un tema particolarmente dibattuto all'indomani dell'entrata in vigore delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, soprattutto alla luce del divieto di ogni forma di riunione, in luogo pubblico o privato. A


Lo prevede l'art. 63 del D.L. Agosto, modificato durante l'esame in esame, che reca semplificazioni in materia di assemblee condominiali. Nel dettaglio, un nuovo comma aggiunto all'art. 66 disp. att. c.c. stabilisce che, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea possa avvenire in modalità di videoconferenza.


In tal caso, il verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente verrà trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Inoltre, a seguito della modifica legislativa, viene previsto che, qualora l'assemblea sia prevista in modalità di videoconferenza, l'avviso di convocazione debba indicare a piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa.


La disposizione, tuttavia, nulla prevede in ordine alle modalità di calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi nel caso di assemblee virtuali. Ancora, la norma non precisa quali modalità tecniche dovranno essere adottate per consentire al condomino di accedere alla riunione da remoto, e neppure è stata indicata una disciplina specifica per garantire la tutela dei dati personali. È dunque probabile, e auspicabile, che questi aspetti vengano chiariti in seguito.

Condominio, interventi di efficienza energetica e misure antisismiche

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Semplificate le procedure per accedere al Superbonus energetico e antisismico. Sempre il medesimo art. 63 del D.L. Agosto, infatti, è andato a ritoccare l'art. 119 del Decreto Rilancio (n. 34/2020) in materia di incentivi per l'efficienza energetica, c.d. super bonus, e sisma bonus.

Per approfondimenti: Superbonus 110%: la guida

Come noto, l'art. 119 ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

In particolare, viene previsto che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, previste dal Decreto Rilancio, saranno valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Sospensione termine rendiconto consuntivo

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Le sospensioni delle attività introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria hanno contribuito a determinare una serie di difformità. Per questo l'articolo 63-bis del Decreto Agosto, introdotto nel corso dell'esame in Senato, è intervenuto con apposite proroghe allo scopo di regolarizzare le eventuali irregolarità.

In primis, la norma in oggetto sospende, fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 il termine di cui al numero 10 dell'art. 1130 dei codice civile.

Si tratta, nel dettaglio, del termine previsto dal codice civile per la redazione del rendiconto condominiale annuale della gestione e per la convocazione dell'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Adeguamenti antincendio rinviati

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Lo stesso art. 63-bis, inoltre, provvede a sancire il rinvio dei termini, previsti per il 6 maggio 2020, per procedere agli adeguamenti antincendio per gli edifici di civile abitazione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.

Il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio viene rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.


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