- Rdc, presentazione domanda di rinnovo
- Rdc, casi di variazione del nucleo familiare
- Rdc, presentazione domanda dopo revoca o decadenza
Rdc, presentazione domanda di rinnovo
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Possono partire le domande per il rinnovo del reddito di cittadinanza. Chi ha ricevuto il sussidio dalla prima volta (cioè aprile 2019) potrà da ora presentare la domanda per il rinnovo del beneficio scaduto a settembre, che riprenderà a decorrere da novembre. In tutti gli altri casi il rinnovo va richiesto a partire dal mese successivo a quello di scadenza del sussidio, cioè durante il mese di stop all'erogazione (il 19° mese) fissato tra il primo e il secondo periodo di erogazione. I chiarimenti arrivano dall'Inps con il messaggio n. 3627/2020 (in allegato).
Per la presentazione delle domande di rinnovo, così come per la presentazione delle prime e delle nuove domande, sono operativi i seguenti canali telematici:
- tramite il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Poste Italiane S.p.A.);
- accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
- presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più PIN.
Rdc, casi di variazione del nucleo familiare
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Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l'obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione (art. 3, comma 12, del D.L. n. 4/2019).
In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, atteso che la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini ISEE aggiornata.
Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita. Nel caso di interruzione della fruizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del D.L. n. 4/2019, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto, salvo che l'interruzione non sia dovuta all'applicazione di sanzioni.
Nel solo caso in cui l'interruzione sia motivata da un incremento del reddito familiare derivato da una nuova attività lavorativa, e la nuova istanza venga presentata trascorsi almeno 12 mesi dall'interruzione, la presentazione della stessa ha valore di prima domanda e pertanto potrà essere erogata, sussistendone i requisiti di legge, fino a 18 mensilità.
Rdc, presentazione domanda dopo revoca o decadenza
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In base alle sanzioni in caso di revoca o decadenza, è possibile presentare una nuova domanda da parte del richiedente o di un altro componente il nucleo familiare decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza. Laddove nel nucleo familiare siano presenti componenti minorenni o con disabilità (come definita a fini ISEE), il termine è abbreviato a sei mesi. Tenendo conto dell'esclusione del meccanismo di computo delle mensilità pregresse in caso di applicazione di sanzioni, la domanda di Rdc, se presentata e accolta dopo un provvedimento di revoca o di decadenza sanzionatoria, dà diritto alla prestazione fino a 18 mensilità, alla stregua di prima domanda. Nello specifico nel calcolo delle mensilità si computano anche quelle eventualmente non riscosse per effetto di sanzioni che comportino la decurtazione di una o più mensilità.
In caso poi di sospensione perché il nucleo familiare beneficiario ha rinnovato l'ISEE dopo il 31 gennaio, l'Inps chiarisce che, una volta presentato il nuovo ISEE e verificata la persistenza dei requisiti, sono state erogate le mensilità arretrate e pertanto la sospensione non ha influito sulla decorrenza maturata del beneficiario.
Infine, nel caso in cui il godimento del beneficio si interrompa prima del completamento dei 18 mesi previsti dalla normativa, ad esempio in caso di rinuncia oppure per tutte quelle situazioni regolarmente comunicate con il modello "Rdc-com esteso" che danno luogo alla perdita dei requisiti, è stabilito che si terrà traccia dei periodi già fruiti per un periodo massimo di 5 anni dal termine di conclusione della misura. Una volta decorso tale termine, nel caso venga presentata una nuova richiesta, questa sarà considerata come prima domanda, con erogazione del beneficio, al ricorrere dei prescritti requisiti di legge, per un massimo di 18 mensilità.
Scarica pdf Inps messaggio n. 3627/2020• Foto: blog delle stelle