Da tempo questa Corte afferma che la durata del processo amministrativo presupposto dell'istanza di equa riparazione, di cui alla l. 89/2001, va calcolata nel periodo intercorrente dalla data di deposito del ricorso che lo instaura alla sua definizione o a quella della domanda di equo indennizzo alla Corte d'appello competente, per i giudizi ancora pendenti (su tale termine finale, cfr. Cass. 7143/2006). La presentazione dell'istanza di prelievo può rilevare solo per apprezzare l'entità del pregiudizio subito dalla parte che l'ha omessa o ritardata e quindi al limitato fine di accertare l'entità della violazione della Convenzione e non per il computo della durata del processo (così, tra molte, le recenti Cass. 10984/2006, 9853/2006, 7118/2006, 3782/2006, 19804/2005, 10775/2005, 23187/2004). Per tale profilo, il ricorso è quindi fondato, mentre nessun rilievo hanno i termini ordinatori previsti dalle leggi processuali richiamate (norme sul rito del lavoro e processo amministrativo avverso il silenzio rifiuto), non identificandosi con tali termini, fissi e immutabili, la ragionevolezza di durata del giudizio, da accertare, secondo la l. 89/2001, di volta in volta (in tal senso, tra molte, cfr. Cass. 8031/2006, 7144/2006, 21390/2005). Se non vi è alcuna norma che fissi nei tre anni decisi del decreto impugnato la durata ragionevole del primo grado del processo amministrativo, è apodittica e illogica l'affermazione del ricorso d'una piena identità tra i termini legali ordinatori processuali, di cui alle norme evocate (artt. 21-bis l. 1034/1971 e 415 c.p.c.), e la determinazione del limite temporale di ragionevolezza di durata del processo.
Detti termini ordinatori potevano rilevare in questa sede solo se sfocianti in una durata irragionevole del procedimento, con lesione delle regole del giusto processo, in contrasto con la Convenzione e con l'art. 111 Cost. novellato (Cass. 17110/2005, 4298/2005 e 4512/2004). La stessa previsione dell'art. 2, comma 2, della l. 89/2001, che collega la determinazione della durata ragionevole del processo alla complessità del caso, al comportamento del giudice e a quello delle parti e di ogni altra autorità chiamata a concorrere o a contribuire alla definizione di esso, esclude ogni vincolo di tali termini processuali sulla indagine del giudice adito per l'equa riparazione, che deve accertare il superamento della soglia di ragionevolezza non in base a criteri rigidi, ma in rapporto ai parametri indicati che determinano necessariamente conclusioni articolate e diverse da caso in caso (Cass. 7297/2005). Si è quindi esattamente ritenuta irragionevole, nella fattispecie, una durata dell'unico grado del giudizio ancora in corso eccedente i tre anni, cioè i tempi di regola ritenuti logici dalla Cedu, da due a quattro anni per il primo o unico grado, da fissarsi in base agli elementi sopra indicati. LaPrevidenza.it,
Corte di cassazione, sezione I civile, 4.12.2006, n. 25668

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