Il Tar Lazio, con la sentenza n° 1351 affronta il tema del diritto alla totalizzazione dei contributi e conseguente diritto a pensione (in questo caso indiretta ovvero di reversibilità). Nel caso di specie il collegio giudicante si è trovato a decidere sul ricorso presentato dalla vedova di un lavoratore il quale, pur essendo stato iscritto a diverse gestioni pensionistiche obbligatorie non ha raggiunto il diritto autonomo a pensione in una delle stesse. In aggiunta a siffatta situazione, all'atto del decesso la vedova, che aveva richiesto la pensione di reversibilità
e la totalizzazione dei contributi si è vista notificare la reiezione della domanda perché, ad avviso dell'Inps (secondo quanto contenuto della circolare n. 23 del 6/2/2004) il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi disciplinato dall'art. 71, della legge 23/12/2000, n. 388 trova applicazione solo relativamente ai decessi intervenuti a partire dal 1 gennaio 2001. Al contrario il collegio giudicante, specificamente considerando i contenuti del richiamato articolo 71 ha invece ritenuto che il principio della totalizzazione, nel caso specifico dovesse giustamente applicarsi contestando il contenuto della circolare Inps n° 23/2004. Nel merito è stato ribadito che, il principio della totalizzazione contributiva, secondo lo spirito del Legislatore, deve applicarsi ai soggetti che non hanno maturato il diritto autonomo in una delle gestioni previdenziali interessate. Il collegio testualmente recita.. Scopo dell'istituto della totalizzazione è, infatti, quello di consentire il cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso diverse gestioni, ed insufficienti di per sé, "per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia
e dei trattamenti pensionistici per inabilità". Tale facoltà può avere effetto anche per tutte le situazioni pendenti alla data di entrata in vigore della legge 388/2000. In questo senso si è espresso il Tar richiamando peraltro i contenuti della sentenza 61/1999 della Corte Costituzionale la quale ha annullato ex tunc gli articoli 1 e 2 della L. n. 45/1990. Conseguentemente il contenuto della circolare Inps n° 23/2004 (peraltro non sostenuto dall'interpretazione della norma) è contrario a quei precetti costituzionali che, anche a seguito della sentenza n. 61/99 della Corte Costituzionale, il legislatore ha voluto attuare. In estrema sintesi il diritto alla totalizzazione dei contributi previdenziali, secondo il disposto dell'art. 71 legge 388/2000 deve applicarsi anche con riguardo a situazioni maturate anteriormente all'entrata in vigore del citato art. 71 purché non esaurite alla medesima data ovvero a quella di presentazione dell'istanza. (Giovanni Dami)
Tar Lazio, Sentenza 26.10.2006 n° 1351

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