Approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento che istituisce e modifica la normativa previgente sul registro pubblico delle opposizioni

di Annamaria Villafrate - Tra i provvedimenti approvati oggi dal Consiglio dei Ministri, oltre al disegno di legge sulla pubblicità parassitaria e a quello sull'armamento delle forze armate c'è anche quello sul registro delle opposizioni, che entrerà in funzione a partire dal primo dicembre 2020 dopo tutta una serie di consultazioni.

Tra le novità più importanti l'estensione dell'iscrizione al registro ai numeri mobili, che in questo modo hanno la possibilità di non subire le pressioni dei call center.

Vediamo in dettaglio cosa prevede il regolamento, quali sono gli effetti dell'iscrizione al registro, le sanzioni previste in caso di violazione delle regole e i soggetti competenti a gestirlo:

Approvato il nuovo regolamento sul registro pubblico delle opposizioni

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Il Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Presidente Conte e del Ministro dello sviluppo economico Patuanelli, ha approvato il regolamento, che deve essere adottato con decreto del Presidente della Repubblica, che va a sostituire il DPR n. 178/2010 contenente le disposizioni che disciplinano l' istituzione e il funzionamento del registro pubblico delle opposizioni, a cui si devono iscrivere coloro che non desiderano ricevere promozioni commerciali dei contraenti conseguenti all'utilizzo illecito dei loro dati. Vediamo cosa prevede il regolamento.

Registro delle opposizioni: ambito di applicazione

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La prima novità di rilievo del testo riguarda l'estensione del registro pubblico delle opposizioni anche ai numeri di cellulare.

Il regolamento riguarda i trattamenti, tramite l'impiego del telefono o della posta cartacea, ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita

diretta o per compiere ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, dei numeri nazionali fissi e mobili, riportati o meno negli elenchi dei contraenti e degli indirizzi postali degli elenchi stessi. Esclusi dal regolamento i trattamenti dei dati dei numeri nazionali fissi e mobili e degli indirizzi postali inseriti negli elenchi dei contraenti, compiuti per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale.

Efficacia dell'iscrizione al registro

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Chi si iscriverà al registro delle opposizioni in pratica si oppone al trattamento dei propri dati personali se effettuato per disporre l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per effettuare ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

La gestione del registro al Ministero dello Sviluppo

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La realizzazione e gestione del registro delle opposizione sono affidate al Ministero dello Sviluppo economico, il quale può però decidere anche di affidarlo a terzi a condizione che se ne assumono gli oneri organizzativi e finanziari, nel rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

Il contratto di affidamento in questo caso deve prevedere tutta una serie di condizioni tra cui, l'obbligo di consentire al Ministero di vigilare e controllare che tutto si svolga nel rispetto dell'accordo intercorso e al Garante di verificare l'obbedienza alla normativa sulla privacy.

Registro operativo dal primo dicembre 2020

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L'entrata a regime del registro delle opposizioni avverrà a partire dal primo dicembre 2020, dovendo prima procedere alla consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

In seguito, e precisamente entro il primo di novembre 2020, in esito alle suddette consultazione sarà necessario predisporre e attivare le modalità tecniche e operative per il funzionamento e l'accesso al registro da parte degli operatori. Ultima data, quella del primo dicembre 2020, entro la quale si dovranno predisporre e attivare le modalità tecniche e operative di iscrizione al registro da parte dei contraenti, mentre gli operatori saranno gravati dall'obbligo di verificare le liste dei contatti.

Durante il primo semestre successivo alla effettiva realizzazione del registro delle opposizioni il Ministro dello Sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, realizzano e promuovono una campagna informativa per rendere chiaro il funzionamento di questo strumento. Gli operatori telefonici invece devono adottare strumenti di sensibilizzazione per rendere edotti i contraenti sui loro diritti di opposizione.

Obblighi del gestore e degli operatori

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Per poter trattare i numeri fissi e mobili nazionali, ogni operatore, telefonicamente o a mezzo posta cartacea, per procedere all'invio di materiale pubblicitario o compiere ricerche di mercato deve presentare istanza al gestore del registro, corredata da tutta la documentazione richiesta dal regolamento.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza il gestore:

  • assegna all'operatore le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione;
  • pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, in un elenco apposito consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un massimo di dodici mesi dall'ultima consultazione del registro.

Da parte sua l'operatore è tenuto a:

  • comunicare ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro, la cui iscrizione ha una durata di 12 mesi dall'ultima consultazione;
  • corrispondere le tariffe di accesso al registro fissate su base annuale o altre frazioni temporali, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti di quanto stabilito dal gestore.

L'iscrizione al registro delle opposizioni

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Chi vuole iscriversi al registro delle opposizioni deve chiedere al gestore che il proprio numero telefonico o l'indirizzo postale vengano iscritti nello stesso per opporsi al trattamento dei propri dati da parte di chi telefonicamente o a mezzo posta invia materiale pubblicitario, proposte commerciali di vendita diretta o modulistica per il compimento di ricerche di mercato.

L'iscrizione è completamente gratuita e si può fare in due modi:

  • compilando l'apposito modulo elettronico presente sul sito web del gestore del registro, dichiarandosi disponibile a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica e comunicando il numero di telefono da iscrivere nel registro;
  • chiamando dal numero telefonico per il quale ci si vuole iscrivere al registro, seguendo la procedura guidata del risponditore automatico, anche se è prevista assistenza telefonica in caso di problemi.

Una volta iscritti è possibile rinnovare l'iscrizione, revocarla, chiederla per più numerazioni.

Effetti dell'iscrizione al registro delle opposizioni

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Una volta che le numerazioni telefoniche nazionali sono iscritte al registro, tutti i consensi espressi, in qualunque forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di questi dati si intendono revocati.

"È altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati." Le eccezioni e le regole di dettaglio, sul trattamento dei dati, sono contenute nell'art. 7 del regolamento.

Obblighi dei call center e dei titolari del trattamento dati

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I call center che provvedono all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale "devono garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante a cui possono essere contattati almeno per la durata della campagna promozionale".

Gli operatori o i soggetti da questi designati, quando chiamano o inviano materiale pubblicitario devono indicare al contraente che i loro dati personali sono stati estratti in modo legittimo dagli elenchi di contraenti o da altre fonti, fornendo anche le indicazioni utili per l'iscrizione dello stesso nel registro pubblico delle opposizioni.

Infine, in caso di cessione a terzi delle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento deve comunicare agli intestatari delle numerazioni gli estremi identificativi del soggetto a cui sono stati trasferiti.

Sanzioni per chi non rispetta il diritto di opposizione

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A chi viola il diritto di opposizione o precise disposizioni del regolamento sarà applicata la sanzione contemplata dal comma 2 dell'art 166 del Codice Privacy. In caso di reiterazione della violazione è prevista la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a esercitare l'attività.

Responsabilità solidale per il titolare del trattamento dei dati personali con soggetti terzi che chiamano in violazione delle disposizioni del regolamento.

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Scarica pdf Schema decreto registro opposizioni

Foto: 123rf.com
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