Il ciclista, utente vulnerabile, è destinatario di diverse novità nella bozza del testo di riforma al Codice della Strada approvato in Commissione Trasporti

di Annamaria Villafrate - Diverse e importanti le novità per i ciclisti previste dal testo della riforma del Codice della Strada approvato in Commissione Trasporti alla Camera e ora atteso in aula.

Il testo durante i vari passaggi di approvazione potrebbe subire delle modifiche, ma al momento i ciclisti sono destinatari di diverse disposizioni, da quella che introduce il casco per i minori di anni 12, alla casa avanzata, da quella che prevede la distanza laterale di sicurezza, alla possibilità concessa ai Sindaci, di far circolare i ciclisti in contromano, purché sussistano le condizioni necessarie a scongiurare situazioni di pericolo.

Il ciclista è utente vulnerabile

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Il ciclista, al pari del pedone e dei disabili che circolano con la sedia a rotelle, così come motociclisti e dei conducenti di ciclomotori, è considerato dal testo della riforma come un utente vulnerabile e come tale meritevole di particolari accortezze, per garantirgli una maggiore libertà e tranquillità di circolazione.

Casa avanzata

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La bozza del testo di riforma approvata dalla Commissione Trasporti prevede l'introduzione all'art. 3 comma 1 del Codice della Strada, dopo il n. 6, il n. 6 bis che prevede la casa avanzata, ovvero "la linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli."

Casco per i minori di anni 12

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A tutela dei bambini che circolano in bici è previsto l'obbligo d'indossare il casco, anche se sono ancora da stabilire le caratteristiche di questo mezzo di protezione.

Distanza laterale di sicurezza dai ciclisti

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Il testo della riforma prevede l'aggiunta, dopo il terzo comma dell'art 148 CdS della seguente disposizione: "Il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della rilevante probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa. Prima di effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente del veicolo valuta l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli ed evitare qualunque collisione, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite. Nell'effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente del veicolo deve procedere a distanza laterale di sicurezza in modo tale che, nonostante una qualsiasi deviazione della traiettoria della bicicletta, possa essere evitata la collisione, anche se tale circostanza imponga il rinvio della manovra di sorpasso in modo da effettuarla successivamente in maggiore sicurezza."

Obbligo di sola verifica del porta-bici per il conducente

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All'articolo 164, comma 2-bis, si vuole aggiungere il seguente periodo: "La sistemazione delle biciclette è verificata dal conducente." Con questa disposizione si sgravano i conducenti degli autobus da noleggio, gran turismo e di linea, dall'obbligo di sistemare le biciclette posizionate nei porta-bici in dotazione del mezzo.

Corsie per il trasporto pubblico anche per le biciclette

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Con ordinanza del Sindaco, potrà essere prevista la circolazione delle biciclette nei centri abitati sulle corsie riservate al servizio pubblico di trasporto e anche in contromano, purché questo possa realizzarsi in sicurezza.

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