Dal 1° luglio 2019 arriva lo scontrino digitale che accompagna l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica di scontrini e ricevute all'Agenzia delle entrate. L'addio sarà in due fasi. Sanzioni pesanti per chi non si adegua

di Gabriella Lax - Come è già successo per le vecchie fatture, sostituite dalla fatturazione elettronica, è tutto pronto per l'addio agli scontrini fiscali ed alle ricevute tradizionali. L'obbligo scatterà a partire dal 1° luglio e per chi non si adegua al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi rischia sanzioni pesantissime pari al 100% dell'imposta relativa.

Scontrini e ricevute, addio in due fasi

[Torna su]

Il saluto a scontrini e ricevute non avverrà in modo repentino, ci saranno due passaggi: dal prossimo 1° luglio prima si comincerà con negozi ed esercenti di maggiori dimensioni (soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro) e poi, dal 2020, toccherà a tutti gli altri.

In sostanza succederà che i corrispettivi percepiti non saranno più documentati con il rilascio di scontrini e ricevute fiscali, ma grazie alla trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri effettuata mediante loro memorizzazione elettronica e successivo invio, con contestuale rilascio al cliente di un documento commerciale valido anche a fini fiscali quando integrato con codice fiscale o partita Iva dell'acquirente.

Scontrini e ricevute saranno inviati online al fisco.

Le operazioni da certificare

Ecco quali saranno le operazioni da certificare con documento commerciale: quelle individuate dall'articolo 22 del Dpr 633/1972 (il decreto sull'Iva), riguardante il commercio al minuto e le attività assimilate, per le quali attualmente viene rilasciato uno scontrino o una ricevuta fiscale.

A breve, un decreto del ministero dell'Economia stabilirà quali attività economiche non saranno obbligate a memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, sostituendo le attuali attività, indicate all'articolo 2 del Dpr 696 del 1996, che fissa attualmente gli esoneri dall'emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Le sanzioni

Le sanzioni per chi non si adegua sono disciplinate dall'art. 2 comma 6 del d.lgs. n. 127/2015 il quale prevede che "ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 e 12 comma 2 del decreto legislativo 471/97".

Sanzioni che possono arrivare al 100% dell'imposta relativa e che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 9/E/2019, sarebbero applicabili anche al contribuente in regola con le operazioni e il registro dei corrispettivi ma che non si adegua al "digitale". In sostanza, qualsiasi violazione che sia di ostacolo all'attività di controllo del fisco, fatta eccezione per le violazioni che non incidono su tale attività nonchè sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento dei tributi.

Per cui, al fine di evitare le conseguenze indicate meglio adeguarsi tempestivamente, posto che i tempi sono stretti. E a tal proposito, già si invoca una moratoria delle sanzioni da parte del legislatore, per aiutare i contribuenti al notevole cambiamento.

Addio scontrini, i nuovi documenti e i registratori

[Torna su]

Salvi i casi di esonero, dove non è prevista la fattura elettronica, come spiega il Sole 24 Ore, servirà rilasciare al cliente (sia in caso di consumatore finale, sia di partita Iva) un documento commerciale al posto di scontrino o ricevuta fiscale. Questo documento ha valenza a fini commerciali e certificherà l'acquisto effettuato, costituendo titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta.

Il documento commerciale può avere anche una valenza fiscale: deve essere sempre il cliente a richiedere, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (e quindi del pagamento con rilascio del documento commerciale), tale valenza indicando il proprio codice fiscale o la partita Iva da riportare sul documento stesso.

Anche in questo caso la valenza fiscale permette di esercitare la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi nonché la deduzione e detrazione di eventuali oneri rilevanti ai fini Irpef e consente la fatturazione differita valendo come un documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra cui l'operazione si è realizzata. Per gli adempimenti si potranno utilizzare i registratori telematici (Rt) o di server telematici (St), i cui modelli siano stati approvati dal Fisco.

In alternativa è possibile utilizzare una procedura web, fruibile anche da dispositivi mobili, messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia sul portale "Fatture e corrispettivi" attraverso la quale, oltre alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, sarà possibile rilasciare al cliente il documento commerciale.

Infine sono stabilite agevolazioni finanziarie pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento per ogni strumento: il credito di imposta potrà essere subito utilizzato per la compensazione dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto, successiva al mese in cui è stata registrata la fattura.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: