Il 20 aprile 2006 il Garante per la Privacy ha emesso un provvedimento che costituisce sicuramente un importante precedente nella giurisprudenza italiana. Il dispositivo della sentenza ribadisce senza mezzi termini che lo spam è un'attività illecita e che, pertanto, rappresenta una pratica da scoraggiare e punire. La questione si è posta allorquando un utente, vedendosi recapitare un' e-mail promozionale da parte di un sito web impegnato nella commercializzazione di materiale informatico, si è rivolto alla società stessa chiedendo la cancellazione dei propri dati dall'archivio e l'adozione di misure atte ad evitare l'invio di altre e-mail. Non avendo ricevuto adeguato riscontro lo stesso ha presentato ricorso al Garante, il quale ha dato ragione all'accusa ordinando alla società la cancellazione dei dati. L'azienda giustificava l'e-mail come un primo invio volto a richiedere il consenso per i successivi. Il dispositivo della sentenza
è particolarmente interessante nel momento in cui si evidenziano i due principi fondamentali che sottostanno alla decisione. Se da un lato, si sottolinea che ?un'unica comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale necessita comunque del preventivo consenso dell'interessato?, dall'altro, si proibisce esplicitamente l'uso di indirizzi mail facilmente rintracciabili in rete. ?L'eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l'invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate?.
Autore: Monica Sansone

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