Palazzo Spada esprime parere favorevole al rinvio dell'operatività del regolamento sui corsi e sulla formazione avvocati che dovrebbe slittare di fatto al 31 marzo 2020

di Lucia Izzo - La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole (qui sotto allegato) relativamente allo schema di "Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247." sottoposto alla sua attenzione da parte del Ministero della Giustizia.

Esame avvocato: da differire anche l'obbligo di formazione

Il dicastero ha rappresentato che, con la legge di conversione del d.l. n. 91/2018 (c.d. decreto Milleproroghe) è stato modificato l'art. 49, comma 1, della legge n. 247/2012 al fine di rinviare ulteriormente l'applicazione della nuova disciplina dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.


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Si è in sostanza previsto il differimento per altri due anni dell'entrata in funzione del nuovo regime; una dilatazione che, nelle intenzioni del legislatore dovrebbe consentire di riconsiderare nel suo complesso la disciplina dell'accesso alla professione forense.


Per tale ragione, il Ministero ha ritenuto opportuno allineare a tale opzione l'operatività dell'obbligo di frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 della legge professionale, finalizzati anche alla preparazione dell'esame di Stato.


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Il dicastero ritiene che il decreto volto a rendere effettive tali modifiche potrà essere adottato previa acquisizione del solo parere del CNF e senza il passaggio, generalmente previsto dalle legge forense per i regolamenti di attuazione, alle Commissioni parlamentari competenti, posto che l'articolo 43, comma 2, nel prevedere l'adozione del regolamento in oggetto "sentito il CNF" consente una semplificazione procedurale rispetto alla norma generale.

Palazzo Spada: ok differimento dei corsi obbligatori avvocati

L'attuale formulazione del regolamento sulla formazione obbligatoria (d.m. n. 17/2018) prevede che il nuovo regime della debba applicarsi a coloro che si iscrivono nel registro dei praticanti decorsi centottanta giorni dal 31 marzo 2018, data di entrata in vigore del regolamento summenzionato.


Invece, tramite le modifiche che intende introdurre lo schema di decreto sottoposto all'attenzione del Consiglio di Stato, l'operatività del regolamento inerente i corsi obbligatori sarà differita al 31 marzo 2020. Una decisione condivisa da Palazzo Spada: secondo i giudici, infatti, risulta coerente l'allineamento delle disposizioni di carattere regolamentare che hanno previsto un differimento biennale delle nuove modalità previste per l'esame di avvocato.


Tale percorso, si legge nel parere, appare da condividere per evitare di impegnare gli ordini forensi e gli stessi tirocinanti in attività che potrebbero ex post risultare non coerenti con la possibile futura (e diversa) disciplina dell'accesso alla professione di avvocato, la cui globale rivisitazione è peraltro auspicata dal Consiglio Nazionale Forense nel parere reso sullo schema di decreto ministeriale.

Consiglio di Stato, parere n. 1680/2018

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