Solo dopo i 14 anni il consenso sui social può essere valido, lo chiarisce il decreto legislativo di armonizzazione della privacy italiana al Regolamento Ue sulla protezione dei dati (Gdpr)

di Gabriella Lax - Sui social sarà valido il consenso alla privacy solo per chi ha 14 anni. A chiarirlo è il decreto legislativo che ha passato l'esame del Governo l'8 agosto scorso, per armonizzazione della privacy italiana al Regolamento Ue sulla protezione dei dati 679 del 2016, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Social: consenso valido solo dopo i 14 anni

Con questa scelta il governo chiarisce che i minori dovranno aver compiuto almeno quattordici anni per poter rilasciare un valido consenso al trattamento dei propri dati rispetto ai trattamenti effettuati nell'ambito dei servizi della società dell'informazione.

Cosa accade nel caso di minori di 14 anni? In queste situazioni resta valido il requisito del consenso avente la potestà genitoriale. I titolari del trattamento dovranno scrivere informative chiare, semplici, concise ed esaustive, facilmente accessibili e comprensibili dal minore, per rendere «significativo il consenso prestato da quest'ultimo».

Rispetto alla normativa europea che fissa il limite minimo di età a 16 anni, il nostro Paese ha deciso di abbassare la soglia a 14 anni. Un abbassamento che si concretizza in un'emancipazione limitata al consenso relativo ai servizi della società dell'informazione e cioè ai servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario, come nel caso dei trattamenti di dati conseguenti all'iscrizione a social network o a servizi di messaggistica.

Nella relazione illustrativa viene chiarito che la norma nasce per tutelare il minore in quei contesti virtuali dove risulta maggiormente esposto a causa di una minore consapevolezza dei rischi della rete. La disposizione rende l'operatore consapevole del fatto che minori possono accedere ai servizi, e quindi richiede di apprestare le relative misure. In tutti gli altri casi resta comunque il limite di 18 anni per la prestazione di un valido consenso al trattamento dei dati personali.


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