Scrivevamo un anno fa che la Corte Costituzionale ha ripetutamente dichiarato, già dal lontano 1992, la incostituzionalità del secondo comma dell'art. 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Testo Unico delle norme del trattamento dei dipendenti civili e militari dello Stato), affermando che non sono più rinvenibili nell'ordinamento vigente disposizioni cui possa essere ricondotto il divieto di cumulo (vedi nota a Corte Costituzionale, ord. 89/2005) Scrivevamo anche che ?alcune Sezioni della Corte dei Conti hanno inteso riproporre ancora una volta la vexata quaestio alla Consulta? e salutavamo con favore l'ennesima Ordinanza della Corte Costituzionale, ritenendo che la Consulta avesse messo la parola ?fine? alla questione. Ma ci siamo sbagliati! Con la Sentenza
che qui pubblichiamo integralmente le Sezioni Riunite della Corte dei Conti sono tornate ancora una volta ad affermare che ?per il titolare di due pensioni, resta fermo il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali? con salvezza comunque dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti?, cioè il ?famoso? minimo INPS! Decisione sorprendente non solo perché vorrebbe spazzare via centinaia di decisioni della stessa Corte dei Conti di senso contrario, ma soprattutto perché cerca di opporre un muro invalicabile stabilendo anche che ?dichiara inammissibile il quesito relativo alla conformità a Costituzione di detto divieto?! Perché?! Perché, dice la Sentenza
, la legge ed il divieto di cumulo sono tutt'ora vigenti e ?. ?le Sezioni Riunite della Corte dei Conti sono chiamate ad interpretare la normativa vigente e non possono pertanto proporre questioni di costituzionalità né pronunciarsi su dubbi di costituzionalità??! Insomma, in parole povere, credevate che la legge ed il divieto di cumulo fossero morti e sepolti ed invece, Pasqua si avvicina, e sono risorti! A parte gli scherzi, la Corte, pur dando atto che ?il problema della permanenza o meno del divieto di cumulo della indennità integrativa speciale, nell'ipotesi di contemporaneo godimento di due o più trattamenti pensionistici ha lacerato la giurisprudenza di questa Corte?, dopo una lunga, complessa (ed a volte tortuosa) ricostruzione di tutta la vicenda ha concluso che ?risulta chiaro che la Corte Costituzionale ritiene tuttora vigente l'art. 99, secondo comma ?! In concreto si tratta di questo. Poniamo che io abbia uno stipendio di 150 e, per altro titolo, godo anche di una pensione di 100: quanto andrò in pensione il mio stipendio diventerà una pensione di 120 cui cumulerò la pensione di 100 che già ho. Con la sentenza
della Corte dei Conti non avrò più una pensione di 120 ma solo di 60 ?.quindi lo Stato mi dimezzerà ?legittimamente? quella pensione che fino a ieri gli stessi Giudici della Corte hanno stabilito spettarmi. Comunque, affidiamo alla pazienza dei lettori il testo integrale della Sentenza e?. aspettiamo la prossima puntata della telenovela! (Avv. Massimo Cassiano) LaPrevidenza.it, 12/03/2006
Corte dei Conti , Sezioni Riunite, sentenza 22.02.2006 n° 2

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