La normativa di riferimento e alcune considerazioni sul nuovo istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie introdotto dalla riforma del processo penale

Dott.ssa Rosa Valenti - Il legislatore al fine di deflazionare e rendere più celere il sistema penale ha emanato il nuovo art. 162-ter, rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie", il quale prevede che "nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato". Il risarcimento del danno, inoltre, "può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo".

La disposizione di cui all'art. 162-ter c.p. è stata inserito dall'articolo 1, comma 1, L. 23.06.2017, n.103, entrata in vigore il 4 agosto 2017 ed applicata anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Il giudice dichiara l´estinzione anche quando le condotte riparatorie sono state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Estinzione per condotte riparatorie: campo di applicazione

L´articolo 162- ter c.p. potra´operare soltanto in riferimento ai reati procedibili a querela rimettibile

cioe´quei delitti e contravvenzioni che realizzano un´offesa ad interessi individuali nella esclusiva disponibilita´del titolare, ad esclusione quindi dei reati perseguibili d´ufficio.

Pertanto, se il soggetto titolare del bene giuridico leso riterrà, prima dell´apertura del dibattimento, di essere stato totalmente risarcito (anche mediante restituzioni), il giudice ne fara´ conseguire una declaratoria di estinzione del reato. Questa disposizione normativa rientra nel piu´ ampio quadro della risocializzazione dell´imputato, quest´ultimo attraverso la riparazione come conseguenza del reato, potra´dare prova di aver compreso il disvalore della lesione cagionata.

Come avviene la riparazione del danno

La riparazione del danno cagionato potra´avvenire:

- mediante il versamento di una somma di denaro equivalente al pregiudizio causato alla persona offesa (risarcimento)

- mediante la reintegrazione dello stato di fatto preesistente alla commissione del reato (restituzioni).

La condotta riparatoria non deve limitarsi al mero risarcimento ma deve includere la possibilita´di restituzione cioe´ripristino dello status quo ante mediante eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. L´imputato deve formulare un´offerta reale ai sensi dell´articolo 1208 c.c.

Il caso di Torino sullo stalking

In una recente decisione emessa dall´Ufficio delle Indagini preliminari di Torino n. 1299 del 02/10/2017, nel caso di specie l'imputato aveva effettuato un´offerta reale con il versamento della somma di euro 1.500.00. Tale offerta reale non e´stata accettata dalla persona offesa, pertanto la somma e´stata depositata su di un libretto di deposito giudiziario, il giudice ha rilevato che tale somma era congrua rispetto all´entita´ dei fatti, di conseguenza ha emesso sentenza di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p., per essersi il reato estinto per condotte riparatorie.

Leggi anche: Stalking: reato estinto con 1.500 euro nonostante il rifiuto della vittima

Il pagamento in forma rateale

L´articolo 162 ter prosegue al secondo e al terzo comma prevedendo anche la possibilita´di un pagamento in forma rateale: "quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie".

Vi e´ l´obbligo per il giudice di sentire le parti: la persona offesa o la parte civile costituita, PM, imputato, ma non e´ vincolato alle istanze che gli vengono presentate o al loro eventuale consenso o dissenso.

Questo tipo di giudizio deve essere svolto tenendo presente i criteri previsti dagli artt.133 c.p. (gravita´del reato: valutazione agli effetti della pena) e 133- bis c.p. (condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria).

Dott.ssa Rosa Valenti

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