È stata pubblicata in GU la legge che pone rimedio all'illegittimità del vecchio sistema elettorale dei COA

di Valeria Zeppilli - La legge numero 113/2017 (qui sotto allegata) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2017. Le nuove regole per le elezioni dei Consigli forensi, quindi, sono ufficialmente operative.

Le ragioni del provvedimento

Il provvedimento legislativo si è reso necessario dopo che il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 3414/2016, ha definitivamente dichiarato dichiarato l'illegittimità degli articoli 7 e 9 del D.m. numero 170/2014 del Ministero della Giustizia.

La vecchia normativa, infatti, non garantiva né il rispetto delle minoranze, né il rispetto delle quote di genere e permetteva ai votanti di accordare un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere e ai candidati di presentare delle liste con l'indicazione di un numero di candidati uguale a quello dei componenti complessivi del consiglio. Anche le schede per le votazioni coincidevano con tale numero.

Garanzie di genere e delle minoranze

Il nuovo provvedimento provvede quindi a modificare tali aspetti prevedendo un sistema di voto in forza del quale gli elettori potranno indicare preferenze per un numero non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, in maniera tale da permettere la tutela del genere meno rappresentato. Inoltre, l'elettore non potrà esprimere la propria preferenza per candidati dello stesso genere in misura superiore ai due terzi del numero massimo di candidati che può indicare.

Si tratta apparentemente di un meccanismo complesso, che è però chiarito dalla legge con una tabella che, prendendo in considerazione le diverse ipotesi di consistenza numerica dei consigli, indica il numero massimo di preferenze, il tetto per genere e il numero minimo di preferenze di genere nel caso in cui il candidato abbia espresso il massimo delle sue preferenze.

Elezioni

A questo punto, ai Consigli che hanno deciso di non rinnovarsi con le vecchie regole dopo che è stata dichiarata la loro illegittimità, sono dati 45 giorni di tempo decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge per poter deliberare le elezioni.

Lo stesso termine è fissato anche per le elezioni di quei consigli che erano stati votati, ma in maniera viziata dalle vecchie regole. La decorrenza iniziale dei 45 giorni, però, in questo caso è alternativamente fissata, a seconda dei caso, nel giorno di entrata in vigore della legge numero 113/2017 o nel giorno del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva.

La scadenza dei Consigli, per la prima applicazione della nuova normativa, è comunque al 31 dicembre 2018.

Consigli rimasti in carica

La legge si occupa anche dei Consigli che non sono stati rinnovati a causa del mancato svolgimento delle elezioni nel 2015, stabilendo che gli atti dagli stessi compiuti restano comunque salvi, così come valide restano anche le determinazioni assunte dai COA eletti secondo il vecchi regolamento, anche insediatisi in presenza di impugnativa elettorale e fermi gli effetti del giudicato.

Legge 113/2017
Valeria Zeppilli

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