Si procede con l'esame della proposta di legge C 3785 A/R approvata dalla Camera e ora al Senato per il sì definitivo
Avv. Francesco Pandolfi -- L'acceso dibattito sociale e politico sulla delicata materia della legittima difesa domiciliare attraversa le Aule istituzionali per cercare di dar vita ad una riforma normativa.

Si tratta di disciplinare le ipotesi in cui è ammessa la legittima difesa domiciliare.

Vediamo la sostanza dell'impianto normativo in discussione che ha ricevuto in questi giorni l'ok della Camera e che ora deve essere esaminato dal Senato per il sì definitivo (leggi: Legittima difesa: sì della Camera alla licenza di sparare di notte).

I "requisiti" della legittima difesa

Partiamo dai requisiti attuali in base ai quali è esclusa la punibilità:

1) un diritto da tutelare, che sia proprio o altrui;

2) la necessità della difesa;

3) il pericolo deve essere attuale;

4) l'offesa deve essere ingiusta;

5) deve esserci una proporzione tra offesa e difesa.

Oggi, nel nostro ordinamento, esiste il diritto all'autotutela domiciliare, oltre che in un negozio o in un ufficio e si ammette il ricorso ad un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria o l'altrui incolumità, o dei beni propri o altrui.

Per far si che sussista la scriminante, il reo non deve aver desistito dalla propria azione illecita e deve sussistere il pericolo di aggressione.

Nel caso ricorrano tali condizioni, scatta la presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa ed offesa.

Problemi si sono posti in tema di abuso della scriminante: l'eccesso colposo di legittima difesa.

In altri termini, si parla di quelle situazioni dove c'è una valutazione sbagliata della reazione difensiva.

Sono casi nei quali, se si oltrepassano colposamente i limiti imposti dalla legge, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi (se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo).

I contenuti della proposta di legge sulla legittima difesa

Incide sulle circostanze del reato, non conosciute o erroneamente supposte.

La sostanza è questa: nella legittima difesa domiciliare è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se ricorrono due condizioni:

a) un grave turbamento psichico porta all'errore;

b) è l'aggressore che provoca tale turbamento.

Ultima notazione: si prevede l'accollo da parte dello Stato delle spese legali (ovviamente nei casi in cui sarà dichiarata la non punibilità per legittima difesa).

In buona sostanza: siamo ancora una volta di fronte ad un vivace dibattito sociale.

Chissà se, al di la della terminologia e dei contenuti tecnici della normativa in esame, le aspre contestazioni politiche su quello che dovrebbe essere il testo definitivo porteranno qualche frutto realmente utile per la collettività.

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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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