Il richiamato art. 7 della l. 17 aprile 1985, n. 141 ( recante: Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti), a sua volta prevedeva - per il personale inquadrato nei livelli retributivi a norma degli artt. 4, 46, 101 e 140 della legge n. 312 del 1980, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica della predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della anzianità pregressa a norma dell'art. 152 della legge medesima - la riliquidazione del trattamento pensionistico
con decorrenza economica dal 1° gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.. Il pure richiamato art. 1 della l. 23 dicembre 1986, n. 942 ( che reca integrazioni all'art. 7 della legge n. 141/1985 ), dopo aver stabilito, al comma 1, che Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, si estendono a tutto il personale civile e militare dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, inquadrato nei livelli retributivi
., dispone espressamente, al comma 4, che I benefici previsti dal presente articolo assorbono gli aumenti conseguiti in precedenza sulla voce pensione
.. in Laprevidenza.it
Corte dei Conti Toscana, sentenza 2 febbraio 2005 n° 60
Corte dei Conti Toscana, sentenza 2 febbraio 2005 n° 60
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