Il Tribunale di Ferrara sez. Lavoro offre un importante spunto in merito alla fattispecie di cui alla L 210/92 in materia di indennizzo per il decesso dovuto a vaccini militari

Avv. Francesco Pandolfi

                         cassazionista                          

Il Ministero della Salute deve indennizzare i familiari in caso di decesso causato da vaccino somministrato a un giovane militare

 Il Tribunale di Ferrara sezione Lavoro, con una pronuncia del 24.01.2014 offre un importante spunto per descrivere la fattispecie contemplata dalla Legge 210/92 in materia di corresponsione di assegno una tantum a seguito di decesso causato o concausato da vaccini militari.

Nel caso esaminato i genitori di T. convenivano in giudizio il Ministero della Salute chiedendo di accertare nei confronti del figlio deceduto il diritto all'assegno una tantum previsto dall'art. 2 comma 3° Legge n.210/92 ( decesso cagionato da linfoma non Hodgik Linfoblastico ).

Esponevano sostenendo che tale patologia doveva essere messa in relazione diretta con le somministrazioni vaccinali effettuate durante il servizio militare di leva ( profilassi vaccinale posta in essere in un breve arco temporale ).

Il Ministero, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.

Il Tribunale osservava come nel merito, la controversia si concentrasse esclusivamente sulla sussistenza o meno del nesso causale tra la patologia e i vaccini.

A tale questione veniva data un'esauriente risposta dal consulente tecnico d'ufficio nominato, specialista in medicina legale ed ematologia clinica e di laboratorio.

L'esperto rispondeva infatti che il giovane militare era in effetti deceduto a seguito di Linfoma non Hodgkin, malattia neoplastica proliferativa a genesi ancora non ben definita, molto probabilmente fondata su vari elementi interdipendenti ancorchè ancora non noti.

Tra i Tra i fattori causali non noti, non vi erano attendibili "trial clinici", ovvero studi scientifici epidemiologici su larga scala, multicentrici, randomizzati e controllati, che sostenessero o che smentissero un ruolo concausale delle vaccinazioni nella genesi dei linfomi, in particolare qualora somministrate in modo inadeguato per numerosità e concentrazione cronologica, come verificatosi per il T. in ambito militare.

In assenza di certezze scientifiche e in rispetto alle esigenze peritali che imponevano  risposta al Giudice, l'analisi dell'evento -utilizzando la consueta criteriologia medico legale - portava a elementi di valutazione sufficientemente attendibili e tali da:- escludere che le vaccinazioni eseguite al signor T. in ambito militare, fossero da considerare "causa sufficiente", ne- tantomeno - "causa necessaria" nel determinismo eziopatogenetico del linfoma, che lo conduceva all'exitus;- sostenere invece che l'ipotizzato ruolo concausale delle vaccinazioni eseguite in ambito militare ( peraltro con modalità assolutamente inadeguate ) al  signor T., nel determinismo eziopatogenetico del linfoma, in una logica di "causalità probabilistica" fosse da ritenere - secondo l'attuale esegesi in ambito civilistico- "più probabile che non".

Tale studio peritale veniva valorizzato dal Magistrato del Lavoro, siccome ritenuto frutto di un lavoro attento e accurato, nel quale l'esperto medico aveva ben valutato la documentazione acquisita dando conto della letteratura scientifica inerente la patologia esaminata.

Egli aveva posto in evidenza la regola probatoria della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non) delineata dalla Suprema Corte secondo la quale nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità ( materiale ) -la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale ( ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza" ) -consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio del "più probabile che non";

esso si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo (colpevolezza)" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 16/10/2007, Rv. 599816).

La Corte ha peraltro ribadito tale principio in fattispecie analoghe alla presente (danno da emotrasfusione da sangue infetto) in una serie di pronunce a Sezioni Unite del 11.1.2008 osservando che: "ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standards delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale (in questo senso vedansi: la recentissima Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632). Anche la Corte di Giustizia CE è indirizzata ad accettare che la causalità non possa che poggiarsi su logiche di tipo probabilistico.

Sulla base di tali persuasivi presupposti, il Tribunale ha riconosciuto ai familiari del giovane militare deceduto il diritto all'assegno ex Legge 210/92 e, per l'effetto, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento del correlativo trattamento economico. 

Avv. Francesco Pandolfi        

328 6090 590       skype: francesco.pandolfi8

francesco.pandolfi66@gmail.com

Francesco Pandolfi
E-mail: francesco.pandolfi66@gmail.com - Tel: 328.6090590
Recapiti: Via Giacomo Matteotti 147, 4015 Priverno LT
Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
Altre informazioni su questo argomento? Richiedi una consulenza all'Avv. Pandolfi

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: