Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
E-mail: barbara.pirelli@gmail.com

Come recita un vecchio adagio: "il cane e' il migliore amico dell'uomo"! Ma non è sempre amico anche del suo vicino di casa potremmo aggiungere. Il tra gli animali domestici e' sicuramente quello più fedele e riconoscente ma a volte, se non è stato ben educato dal suo padrone,  potrebbe dare fastidio con un eccessivo abbaiare a chi vive in appartamenti limitrofi.

In certi casi i nostri amici a quattro zampe, vuoi per carattere, vuoi per semplice paura o solitudine, potrebbero abbaiare un pò troppo spesso e questo può creare problemi di vicinato soprattutto se i latrati sono insistenti nelle ore notturne. 

Il caso di cui si è occupato la Corte di Cassazione riguarda una coppia di coniugi che viveva in campagna insieme al proprio cane e a causa del continuo abbaiare i coniugi sono stati condannati dal Tribunale di Foggia a pagare un'ammenda di euro centocinquanta ciascuno per le contravvenzioni di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone( art. 659 c.p.) e di omessa custodia e malgoverno di animali

( art. 672 c.p.).

Secondo il Tribunale la coppia era responsabile per aver disturbato il riposo delle persone offese perché non aveva impedito il latrato del cane nelle ore diurne e notturne.

Avverso questa decisione veniva proposto ricorso in Cassazione ritenendo contraddittoria ed illogica l'applicazione dell'art. 659 c.p. perché per integrare il reato e' necessario che la condotta del cane crei nocumento alla pubblica quiete, nel caso di specie invece le abitazioni degli imputati e delle parti civili si trovavano in aperta campagna a chilometri di distanza dal centro abitato.

Analizzato il ricorso la Corte di Cassazione, con la sentenza  n. 6685 depositata il 12 febbraio 2014, lo ha ritenuto meritevole di accoglimento perché per configurarsi la condotta penale e' necessario che i rumori incidano sul riposo e sulla tranquillità delle persone, perché l'interesse giuridicamente tutelato e' la pubblica quiete.Infatti, dalla motivazione della sentenza non era emerso che altre persone, tranne i denuncianti fossero state disturbate dai latrati del cane.

In considerazione di questi motivi, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla violazione dell'art.672 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e relativamente alla violazione dell'art. 659 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

In estrema sintesi, perché si configuri una responsabilità penale del proprietario di un cane che abbaia in continuazione e' necessario che il disturbo sia arrecato ad un certo numero di persone e non semplicemente a chi ne fa denuncia; il bene tutelato e' la quiete pubblica che non va disturbata.

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