Il CNF, con la circolare 16-C-2013, è intervenuto sulla possibilità di anticipare il tirocinio forense durante l'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, redarguendo i consigli territoriali che si apprestavano a dare piena applicazione a tale possibilità, già prevista dal Decreto Legge 1/2012 e confermata dalla recente riforma forense. Ritiene infatti il CNF che l'articolo 48 della citata riforma (L. 247/2012), il quale posticipa di un biennio l'entrata in vigore delle norme dettate per l'accesso al tirocinio, vada applicato anche alla possibilità di anticipare un semestre di tirocinio professionale, con la conseguenza che bisognerà attendere il 2015 per la concretizzazione di tale eventualità, che resta comunque subordinata ad una prima convenzione quadro tra il CNF stesso e la conferenza dei presidi di giurisprudenza nonché, ad abundantiam, ad un'ulteriore convenzione applicativa tra le singole facoltà e i consigli territoriali.

Tuttavia, a opinione di chi scrive, non appare possibile che il supremo consesso dell'avvocatura italiana non si sia avveduto del fatto che lo stesso art. 48 della riforma forense, invocato nella circolare in commento, prevede in realtà l'ultrattività, per un biennio, delle precedenti norme che regolavano l'accesso alla professione, ivi compreso, dunque, il Decreto Liberalizzazioni e il seguente "DPR professioni" (137/2012) che, nella parte in cui disciplinano l'accesso alle professioni, restano applicabili anche al tirocinio forense, finché non siano decorsi i due anni previsti dal suddetto articolo.

Ed è impensabile che il CNF davvero creda che il citato DPR debba ritenersi completamente inapplicabile alla professione forense solo perché di rango inferiore nella gerarchia delle fonti del diritto: l'articolo 48, infatti, sancisce, sic et simpliciter, l'ultrattività di tutte le norme che regolavano l'accesso alla professione, in deroga ai principi sull'abrogazione implicita e tacita contenuti nelle preleggi; dunque non rileva affatto da quale fonte esse derivino. 

Ciò posto, deve certamente ritenersi ancora applicabile sia l'articolo 9 co. 6 del decreto 1/2012 (e ciò per espressa ammissione dello stesso CNF, vedi nota esplicativa n. 14 del dossier sulla riforma forense), sia l'articolo 6 del DPR 137/2012, nella parte in cui recita: " Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le universita' pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti." In particolare, quest'ultimo periodo della norma, non sembra affatto presupporre l'esistenza di un preventivo accordo quadro tra CNF e MIUR, sancendo, invece, il potere anche dei consigli territoriali e delle singole facoltà di stipulare convenzioni, conformi a quelle che potrebbero stipulare CNF e MIUR, al fine di disciplinare i rapporti derivanti dall'espletamento del tirocinio anticipato. 

Ma anche volendo prescindere da quest'ultima interpretazione, che certo è frutto di personali opinioni, e volendo anche sorvolare sull'applicabilità del DM 137/2012 che, per quanto evidente, è invece messa in dubbio, resta ben chiara la falsità di quanto affermato dal CNF nella circolare del 31 luglio scorso, nella parte in cui ritiene ancora impossibile la conclusione di apposite convenzioni per l'espletamento del tirocinio anticipato, poichè viola ed elude l'art. 9 del D. L. 1/2012, la cui perpetrata validità è innegabile ed anche callidamente riconosciuta dallo stesso CNF nel dossier sulla riforma forense pubblicato a ridosso dell'emanazione della stessa.

Del resto la tesi addotta dal CNF fa acqua da tutte le parti. Essa si fonda su una lettura distorta dell'art. 48, poichè afferma che "quando il legislatore ha ritenuto di dover assegnare ad una porzione della complessiva disciplina ( quella sulla durata del tirocinio, n.d.r. ) un'immediata vigenza, ciò ha fatto in modo espresso". Quindi, secondo il CNF, se il legislatore avesse voluto consentire immediatamente il tirocinio anticipato lo avrebbe detto espressamente così come ha fatto per la riduzione a 18 mesi dello stesso. Ma allora si dovrebbe dire che anche le altre modalità di tirocinio precedentemente in vigore e che la riforma forense ha leggermente innovato (tirocinio presso l'Avvocatura dello stato, presso un avvocato di un altro paese europeo, attraverso il conseguimento del diploma di specializzazione ecc...) non siano applicabili per due anni perché il legislatore non ha previsto esplicitamente la loro immediata entrata in vigore! Senza dubbio, però, gli studenti che conseguiranno in questi due anni il diploma di specializzazione saranno trattati come previsto dalla normativa precedente. Non si vede perché, allora, solo la possibilità di anticipare il tirocinio debba essere posticipata di due anni. A ciò si aggiunga che la riduzione del tirocinio a 18 mesi era già stata disposta dal già citato Decreto Legge 1/2012 e dunque, anche se l'art. 48 della riforma forense non l'avesse espressamente previsto, nessuno avrebbe potuto dubitare che doveva continuare ad applicarsi la precedente disposizione che già aveva previsto tale riduzione. 

Davvero sembra che il CNF, dunque, non avendo alcuna intenzione di stipulare tali accordi, stia solo temporeggiando, non avvedendosi forse del prezzo altissimo che ciò comporta: il prezzo, cioè, di violare le più basilari norme sull'interpretazione delle leggi, di apparire nient'altro che una lobby di parrucconi erta a protezione di interessi di classe, e di risultare, così, davvero grottesco.

La circolare del CNF
Il parere della commissione

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