Colpita dalla Corte Costituzionale la legislazione di alcune regioni (Marche, Campania, Umbria e Puglia) in materia di elettrosmog. La Corte, pur ricordando che la ?tutela dell'ambiente?, più che una ?materia? in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste, ha stabilito che la fissazione a livello nazionale dei valori?soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. (Corte Costituzionale, Sentenza 1 - 7 ottobre 2003, n.307: Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

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